Il corteggiamento ossessivo integra il reato di atti persecutori (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 38448 depositata il 20 settembre 2023 ha stabilito che integra il reato di atti persecutori un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciò manifestamente contraria, realizzato mediante una condotta di contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.
La Suprema Corte ha rimarcato che le condotte moleste sono avvenute sul luogo di lavoro e nonostante la persona offesa avesse bloccato il collega corteggiatore sui social e sul telefono quest’ultimo continuava le sue pressioni invasive tramite terze persone (colleghi di lavoro).
Le condotte si sostanziavano con messaggi, regali e continue richieste di contatto.
Sul punto si segnala il precedente della medesima sezione 5 numero 7993 del 9 dicembre 2020 Rv 280495 la quale ha affermato che integra il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante.