Concorso morale: lo integra la condotta di chi si accorda preventivamente col futuro autore materiale promettendogli aiuto (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 35781/2023, udienza del 30 maggio 2023, definisce in termini di concorso morale la condotta di chi si accorda preventivamente con l’autore materiale, promettendogli aiuto dopo la commissione del reato.

Questo è il relativo principio di diritto: “in tema di concorso di persone, l’accordo preventivo alla commissione del delitto presupposto tra l’autore materiale e colui che promette assistenza e aiuto “post delictum” integra il concorso morale qualora si manifesti con forme agevolatrici della condotta illecita idonee a determinare, istigare o rafforzare il proposito criminoso altrui, con conseguente esclusione della configurabilità della responsabilità per favoreggiamento. Si è già precisato che rientra nell’attività costitutiva del concorso nel reato, non solo quella che si concretizza nella partecipazione all’esecuzione materiale del reato stesso, ma anche quella morale, che, esplicandosi, sotto il profilo soggettivo, nella consapevole opera di determinazione, istigazione o rafforzamento della volontà di un determinato reato nell’autore (o negli autori) materiale di esso, ne costituisca, sotto il profilo oggettivo, adeguata concausa efficiente. In tal senso un accordo preventivo alla commissione del delitto presupposto tra l’autore materiale e colui che promette un’attività di assistenza e aiuto post delictum, consapevolmente determinatrice, istigatrice o rafforzatrice della volontà criminosa altrui, realizza un’ipotesi di concorso morale nel delitto“.