Il termine di 30 giorni per il deposito di un’istanza di misure alternative alla detenzione pone al legale che non abbia contatti col suo assistito e neanche sappia dove vive il problema dell’individuazione del domicilio presso il quale scontare la misura in caso di accoglimento.
Ne ho discusso con colleghi (tra questi Gloria Testa) che trattano questioni dell’esecuzione penale.
L’ovvio punto di partenza è la giurisprudenza di legittimità.
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 26334/2023 ha stabilito che in tema di misure alternative alla detenzione, l’istanza è inammissibile nel solo caso in cui in essa manchino la dichiarazione o l’elezione di domicilio e non in quello in cui l’omissione riguardi il successivo mutamento del domicilio dichiarato o eletto.
Nel caso di specie la Corte ha escluso l’inammissibilità dell’istanza contenente l’elezione di un domicilio nel quale il condannato era risultato sconosciuto al momento della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.
La Cassazione ribadisce quanto già affermato da Sez. 1, sentenza n. 48337 del 13/11/2012, Rv. 253977 secondo cui «l’inammissibilità della richiesta del condannato di misure alternative alla detenzione è prevista soltanto per il caso in cui questi ometta la dichiarazione o l’elezione di domicilio e non anche là dove l’omessa comunicazione abbia ad oggetto il mutamento del domicilio dichiarato o eletto».
Nel caso di specie, secondo la ricostruzione operata nello stesso provvedimento impugnato, risulta che l’interessato aveva indicato il proprio domicilio nell’istanza originaria ed è, invece, risultato irreperibile al momento della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza.
Con l’arresto giurisprudenziale citato è stato richiamato un altro precedente (Sez. 1 n. 15137 del 3/3/2011, Rv. 249738) con il quale è stato precisato che l’inammissibilità della domanda consegue alla omessa dichiarazione o elezione di domicilio, non anche alla mancanza di attualità di quella dichiarazione.
Ricorrendo tale ipotesi, secondo il condiviso arresto in esame, l’istanza proposta dal ricorrente non poteva essere ritenuta inammissibile, avendo egli pur sempre provveduto ad eleggere domicilio e potendo trovare applicazione, nella fattispecie, «la norma contenuta nell’ultimo alinea del citato art. 677 c.p.p., comma 2 bis, che fa salva l’applicazione della normativa prevista dall’art. 161 cod. proc. pen., comma 4.
Sembrerebbe dunque che i giudici di legittimità considerino sufficiente ad evitare l’inammissibilità l’indicazione di un domicilio quale che sia, anche nel caso in cui dovesse successivamente risultare non collegato o non collegabile all’istante e fosse quindi necessario indicarne uno diverso.
L’avvocato che persegue il miglior interesse del suo assistito può dunque, in assenza di notizie puntuali, indicare il domicilio che gli appaia più probabile in base alle informazioni di cui dispone, salvo poi rettificarlo ove occorresse.
È il miglior suggerimento operativo che mi sento di dare, in ciò confortato dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte.
In fondo, anche per questo è nato il blog Terzultima Fermata.
