Segnaliamo un provvedimento giudiziario (allegato alla fine del post) che saremmo portati a definire sorprendente se non fosse che le cronache degli ultimi anni ci hanno insegnato a non stupirci di nulla.
Meglio allora parlare di un atto sconcertante che – ne siamo certi – provocherà preoccupazione tra gli addetti ai lavori.
L’autore del provvedimento ha ritenuto di rispondere picche al difensore di ufficio nominato ex articolo 97 comma 4 c.p.p. che chiedeva la liquidazione del compenso.
Si è orientato in tal senso avendo “rilevato che l’avvocato che interviene come sostituto del difensore (di fiducia come d’ufficio) designato dal magistrato appena verificatasi l’assenza del difensore (art. 97, comma 4) è investito del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell’imputato” ed è “figura del tutto diversa da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa”.
Parrebbe un provvedimento rivoluzionario per molte ragioni: individua una nuova specie di difesa, teorizza senza timore una altrettanto nuova tipologia di lavoro gratuito, disapplica il rimando normativo dall’art. 97 comma 4 all’art. 102 cod. proc. pen. che equipara al sostituto (che l’uomo e anche la donna della strada penserebbero debba essere pagato) il difensore nominato in quanto immediatamente reperibile in assenza del difensore di fiducia o d’ufficio.
Saranno i posteri a stabilire se questa visione personalissima sia da tramandare o da cestinare, se siamo noi a non capire oppure il giudice a non farsi capire.
Nel frattempo il difensore istante incassa un PQM seguito dalla frase fatale: “non può procedersi a liquidazione degli onorari al difensore”.
E dunque, cari difensori, se vi trovaste in aula e un giudice vi nominasse in quanto immediatamente reperibili, sostenete che non siete veramente voi, che è solo il vostro ectoplasma ad essere lì, che nomini lui!
Tesi insostenibile? Può darsi, parliamone, ma per caso è meglio l’altra, quella dopo il PQM?
