Chi patteggia una pena inferiore a due anni non deve indicarlo nella domanda alla Pubblica Amministrazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 38152 depositata il 18 settembre 2023 ha stabilito che l’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive dell’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di iscrizioni riguardanti le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ove la pena sia contenuta nel limite di due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria (né quelle che siano state inflitte con decreto penale di condanna).

La Suprema Corte ha esaminato il caso di una dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 46 co. 1 lett. aa) D.P.R. n. 445/2000, che, testualmente, indica “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa “; detta dichiarazione era formata contestualmente alla domanda che il ricorrente presentava per l’iscrizione all’albo dei …

Premesso che, dal certificato penale acquisito dall’Autorità Giudiziaria, emerge una annotazione antecedente alla dichiarazione incriminata riguardante una pronuncia di applicazione pena.

La questione controversa è se l’imputato fosse tenuto a dichiarare la predetta sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti nell’anno 2017, pur riportando il casellario giudiziario estratto in data 5 febbraio 2029 la dicitura “Nulla”.

Occorre considerare che l’art. 175 cod. pen. dispone che “se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice (…) può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati (…)”.

A contrario, tale disposizione fa ritenere che la non menzione non riguardi i certificati chiesti dalla pubblica amministrazione: questa esegesi è rafforzata dal coordinamento con il testo del previgente (fino a marzo 2003) dell’art. 688 co. 1 cod. proc. pen., per il quale “ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce”.

L’insieme delle due norme fa concludere che, allorché le pubbliche amministrazioni avevano necessità di un certificato quali quelli in discussione, per provvedere a un atto delle loro funzioni, avevano il diritto di conoscere se la persona interessata avesse o meno riportato una condanna definitiva; dunque, la non menzione riguardava solo i certificati chiesti dai privati.

Tale normativa è, però, notevolmente mutata con l’introduzione del D.P.R. n. 313/2002, che, con l’art. 52, ha abrogato, fra gli altri, l’art. 688 cod. proc. pen.

La norma di riferimento è oggi, quella di cui all’art. 28 del citato D.P.R., la quale stabilisce che “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno il diritto di ottenere i certificati di cui all’articolo 23 e all’articolo 27, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l’esercizio delle loro funzioni”.

Rispetto a quanto previsto dall’abrogato art. 688 cod. proc. pen., è venuta meno l’equiparazione tra la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, da un lato, e “ogni organo avente giurisdizione penale“, che “ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona“.

L’attuale normativa mantiene, dunque, solo in capo all’autorità giudiziaria – art. 21 co. 1 D.P.R. citato – il potere, per ragioni di giustizia, di acquisire dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite a un determinato soggetto, senza i limiti della non menzione di cui all’art. 175 cod. pen.; mentre, riconosce alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi il potere di ottenere soltanto “i certificati di cui all’articolo 23 e all’articolo 27”, cioè il certificato generale di cui all’art. 24, quello penale di cui all’art. 25, il certificato civile di cui all’art. 26 e quello dei carichi pendenti di cui all’art. 27: sia l’art. 24 che l’art. 25 escludono, però, in modo espresso, che, nei certificati rispettivamente disciplinati, siano riportate, oltre alle “condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato”, anche quelle per le quali “è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata” e “i provvedimenti previsti dall’articolo 445, del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e i decreti penali”.

Dall’insieme di tali disposizioni si ricava che, allorché il ricorrente redigeva la dichiarazione con l’atto sostitutivo di atto notorio, non era tenuto a dichiarare nulla di più di quanto sarebbe risultato dal certificato penale, quello che avrebbe potuto essere rilasciato al privato o alla pubblica amministrazione.

Tale ricostruzione esegetica è ora espressamente confermata dalla nuova versione dell’art. 28 co. 8 D.P.R. citato, introdotto successivamente ai fatti per cui vi è giudizio: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive all’esistenza, nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui (…) all’articolo 24 comma 1“.

Dunque, non è tenuto a indicare le iscrizioni riguardanti le sentenze di patteggiamento, con pena contenuta nel limite di due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, né quelle che siano state inflitte con decreto penale di condanna.