Avvocato: ha diritto ai compensi per l’attività prestata nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 civile con ordinanza numero 36906 depositata il 18 settembre 2023 ha ribadito che l’avvocato che si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.

Nel caso esaminato l’avv. A.A. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per i minorenni di Bologna che, dopo aver accolto l’opposizione da costei proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi a lei spettanti per l’attività difensiva espletata in favore del minore O.O., ammesso al patrocinio a spese dello Stato — ha omesso di regolare le spese del giudizio di opposizione, con la formula “nulla per le spese”. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia sulle spese dell’opposizione e per violazione o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., affermando, da un lato, che il fatto che l’odierna ricorrente stava in giudizio personalmente non escludeva il suo diritto alla rifusione delle spese e alla liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta e, d’altro lato, che qualora il tribunale avesse invece inteso compensare le spese di giudizio, esso avrebbe dovuto motivare la propria determinazione in tal senso. Decisione Il primo mezzo di ricorso appare fondato, perché la statuizione “nulla sulle spese” viola il principio per cui la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione (Cass. 2193/08).