Sbaglia anche la Cassazione? Sì, e lo sbaglio lo paga solo il ricorrente (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, ordinanza n. 31495/2023, udienza del 19 luglio 2023, pone rimedio ad un errore causato in precedenza da altro collegio della medesima sezione, in conseguenza del quale il ricorrente è stato incarcerato sebbene i reati contestatigli si fossero estinti per prescrizione.

La vicenda giudiziaria

In data 10 maggio 2023 la Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione ha pronunciato nel confronti di AVC, oltre che nei confronti di altri 10 ricorrenti, la sentenza n. 24673/2023, recante il seguente dispositivo: “Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di AVC in ordine al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [altri ricorrenti] perché i reati sono estinti per prescrizione.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [altri ricorrenti], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.”.

Il ricorso per cassazione

Con ricorso datato 3 luglio 2023, il difensore di AVC, riportato per quanto di personale interesse il dispositivo della citata sentenza della Corte di cassazione, ha rappresentato quanto segue:

in data 22 giugno 2023 l’Ufficio esecuzioni penali della Corte di appello di Lecce ha emesso ordine di esecuzione n. 288/2023 SIEP in danno di AVC della pena di anni 4 e mesi 9 di reclusione irrogata a suo carico con la sentenza n. 135 del 24 gennaio 2022 della Corte di appello di Lecce già oggetto della decisione emessa da questa Corte in data 10 maggio 2023;

AVC era stato, pertanto, associato alla Casa circondariale di Lecce;

nel segnalare tale evenienza il citato ricorrente ha osservato che la Corte di cassazione, a pagina 23 della sentenza n. 24673 del 2023, ha affermato che il ricorso di AVC doveva ritenersi fondato quanto al motivo concernente l’omessa motivazione sulla questione dedotta in sede di gravame afferente le ragioni della avvenuta condanna del medesimo al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, nulla avendo sul punto neppure chiarito la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Lecce, e che questa stessa Corte, proseguendo, ha spiegato che l’assoluta carenza di motivazione su di un punto essenziale della decisione, nel caso quello relativo alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile, avrebbe imposto l’annullamento della sentenza gravata, sebbene questo, essendosi i reati estinti per l’intervenuta prescrizione, l’annullamento doveva essere pronunziato con rinvio, ai soli effetti civili, al giudice civile competente in grado di appello;

sulla base di questi presupposti la Corte di cassazione ha annullato la sentenza agli effetti civili, avendo, però, omesso di dichiarare l’estinzione, pur affermata in motivazione, dei reati contestati ad AVC per decorso del termine massimo di loro prescrizione;

infine, il citato ricorrente, nel formulare istanza di correzione dell’errore materiale, presente nel dispositivo della più volte ricordata sentenza di questa Corte n. 24673 del 2023, nel senso della declaratoria dell’annullamento senza rinvio della sentenza allora impugnata agli effetti penali per essere i reati contestati ad AVC estinti per prescrizione come chiarito nella motivazione della sentenza medesima, ha, altresì, sollecitato l’adozione dei provvedimenti urgenti finalizzati alla sospensione degli effetti penali della sentenza di questa Corte.

La decisione della Corte di cassazione

Deve prima di ogni altra valutazione, darsi atto della circostanza che allo stato è soggetta all’esame di questa Corte la sola istanza di sospensione degli effetti della sentenza oggetto di censura, secondo la previsione sancita dall’art. 625-bis , comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.;

effettivamente, a pagina 24 della sentenza ora impugnata si legge la seguente frase: “L’assoluta carenza di motivazione su un punto essenziale della motivazione (…) impone l’annullamento della sentenza gravata.

Essendosi tuttavia i reati estinti per prescrizione in data antecedente alla presente pronuncia l’annullamento deve essere pronunciato ai soli effetti civili, con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore”;

pertanto, appaiono ricorrere le condizioni per operare quella valutazione pregiudiziale di carattere delibativo, in merito alla sussistenza del fumus boni iuris rispetto alla domanda principale avanzata ex art. 625-bis cod. proc. pen., che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, salva ed impregiudicata la più ampia valutazione da operare nella fase a cognizione piena del presente giudizio, costituisce, unitamente alla eccezionale gravità, la condizione ineludibile per potere procedere alla sospensione del 2017, n. 21907);

pertanto, nelle more della decisione, da assumere in contraddittorio fra le parti, in ordine alla richiesta di correzione del dispositivo riportato sul ruolo di udienza e nella sentenza n. 24673 del 2023 di questa Corte sussistono le condizioni, indicate al comma 2 dell’art. 625-bis cod. proc. pen., per disporre la sospensione degli effetti penali della citata sentenza emessa da questa Sezione in data 10 maggio 2023, limitatamente alla posizione di AVC, risultando emesso nei suoi confronti ordine di esecuzione per la carcerazione dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce in data 22 giugno 2023 n. 288/2023 SIEP.

PQM

Sospende gli effetti della sentenza n. 24673 del 2023, emessa dalla Terza Sezione penale alla pubblica udienza del 10 maggio 2023 in relazione al procedimento recante il nrg. 43767/22 nei confronti di AVC ed altri, limitatamente alla determinazione della irrevocabilità nei confronti del predetto AVC delle statuizioni penali della sentenza pronunziata dalla Corte di appello di Lecce in data 24 gennaio 2022, oggetto dell’ordine di esecuzione n. 288/2023 SIEP, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce in data 22 giugno 2023.

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