Dichiarazioni predibattimentali assunte senza contraddittorio: inutilizzabili in dibattimento (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 33958/2023, udienza del 18 luglio 2023, ricorda che l’affermazione di responsabilità non può essere fondata su dichiarazioni non assunte in contraddittorio e veicolate nel fascicolo del dibattimento attraverso il verbale di sequestro in quanto si tratta di dichiarazioni “cartolari”, non assunte in contraddittorio (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep.2021, Rv. 280242 – 01; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, Rv. 275752; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Rv. 271148).

Quando si procede con rito ordinario, l’introduzione nel fascicolo del dibattimento di dichiarazioni predibattimentali – senza che si verta in una delle ipotesi che consentono questo passaggio, ovvero i casi previsti dall’articolo 512, 512-bis, 500, comma 4, 513 e 392 del codice di rito – genera una inutilizzabilità della testimonianza rilevabile ex officio ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen.

L’utilizzo a fini probatori di dichiarazioni non assunte in contraddittorio costituisce infatti non una mera irregolarità, ma una esiziale violazione dello statuto “costituzionale” della testimonianza, che impone la sua assunzione in contraddittorio di fronte al giudice che procede, sempre che non si proceda con un rito a prova contratta e che non si versi in uno dei casi in cui il codice, che regola il rito, legittima il passaggio della dichiarazione dal fascicolo del pubblico ministero a quello del dibattimento.