Ricorso proposto dopo la morte dell’imputato e condanna alle spese dell’avvocato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 36856/2023 ha ribadito che l’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta dopo la morte dell’imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare né la condanna alle spese della parte privata (che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della statuizione), né del difensore (che, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è soggetto al principio della soccombenza).

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione proposto dopo la morte dell’imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850; Sez. 2, n. 25738 del 20/03/2015, Rv. 264136).

L’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell’imputato discende dalla mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 34400 del 07/06/2001, Rv. 220171; Sez. 6, n. 32938 del 07/06/2001, Rv. 220766).

Inoltre, anche se il difensore dell’imputato ha, a norma dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell’imputato, atteso che la stessa fa cessare gli effetti della nomina.

Inoltre, una volta dichiarata la morte dell’imputato, nessun rimedio processuale può essere proposto da terzi, ancorché eredi, stante la previsione dell’art. 568 c.p.p., comma 3, per la quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce (Sez. 5, n. 15282 del 08/11/2016, Rv. 269695; Sez. 3, n. 35217 del 11/04/2007, Rv. 237408).

Quanto alle spese, deve rilevarsi che, alla luce della più recente giurisprudenza, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dopo la morte dell’imputato non può comportare né la condanna alle spese della parte privata che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della statuizione, né del difensore che, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è soggetto al principio della soccombenza (ex plurimis, Sez. 2, n. 25738 del 20/03/2015, Rv. 264136; Sez. 6, n. 14248 del 19/03/2007, Rv. 236485; Sez. 5, n. 10310 del 19/11/2003, Rv. 228015).