La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 36955/2023 ha indicato la differenza dell’oggetto materiale tra le fattispecie previste dall’articolo 479 e 480 codice penale.
La fattispecie di cui all’art. 480 cod. pen. si specifica, rispetto al modello generale di cui all’art. 479 cod pen., perché l’oggetto materiale è costituito da autorizzazioni o certificazioni amministrative.
Ebbene, i certificati sono atti che, pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinati anch’essi alla prova, hanno natura di documenti secondari o derivati, perché contengono dichiarazioni di scienza (cioè l’attestazione di fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale in quanto provengono da altri documenti ufficiali o dalle sue conoscenze tecniche); le autorizzazioni amministrative, invece, sono atti che rimuovono, temporaneamente o permanentemente, i limiti imposti dalla legge all’esercizio di un diritto soggettivo o a determinate attività dei singoli.
Quindi, il provvedimento (di dissequestro) oggetto della contestazione, in quanto espressione della volontà della pubblica amministrazione finalizzata alla revoca di un precedente provvedimento di sequestro, non è né una certificazione (caratterizzata da una mera dichiarazione di scienza), né un’autorizzazione (in quanto finalizzata non già all’attribuzione o al riconoscimento di un diritto del destinatario, ma all’eliminazione di un provvedimento ablatorio) e il relativo falso deve essere qualificato ai sensi dell’art. 479 del codice penale (cfr. Sez. 5, n. 37568 del 26/09/2007, Rv. 237730: “integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di colui che produca al pubblico ufficiale un falso contrassegno di assicurazione, per ottenere la restituzione dell’autovettura sequestratagli, considerato che, in tal caso, il pubblico ufficiale non si limita a prendere atto delle dichiarazioni del soggetto privato ma compie un accertamento autonomo, ancorché, nella specie, fondato sulla falsa documentazione esibitagli a fondamento della copertura assicurativa”).
