Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 9480/2023, udienza dell’8 febbraio 2023, chiarisce i principi rilevanti nel rapporto tra accusa e decisione.
Nella disamina concernente i caratteri del fatto emerso nel corso del processo rispetto a quelli del fatto enunciato nell’imputazione, il giudizio di “identità” o “diversità” fra i due fatti, secondo il formante giurisprudenziale, è stato declinato con caratteri che, sommariamente, vengono distinti tra elementi essenziali ed elementi accidentali del fatto: distinzione in base alla quale solo i primi, e non i secondi, determinerebbero il mutamento del fatto in termini tali da trasformarlo in un fatto “diverso” rispetto a quello contestato, così da incidere sull’esercizio del diritto di difesa.
Si è, ad esempio, precisato in giurisprudenza che il rispetto della regola del contraddittorio – che deve essere assicurato all’imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all’art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall’art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU – impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga “a sorpresa” e cioè nei confronti dell’imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all’originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato (Sez. 5, sentenza n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Rv. 254649).
In precedenza si era pure affermato che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l’imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, sentenza n. 2642 del 14/01/1999, Rv. 212803).
Un fondamentale chiarimento dei termini della questione si è peraltro avuto con la sentenza delle Sezioni unite Carelli del 2010, secondo la quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione é del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
Un cenno va pure dedicato alla distinzione tra “fatto nuovo” e “fatto diverso” (la cui emersione rileva in particolare ai fini, rispettivamente, di quanto previsto dagli articoli 518 e 516 cod. proc. pen.): si é recentemente ribadito che per “fatto nuovo” si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum; per “fatto diverso”, invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, sentenza n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280938; Sez. 3, sentenza n. 8965 del 16/01/2019, Rv. 275928).
Si è inoltre affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l’imputato difendersi (da ultimo si veda Sez. 3, sentenza n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477).
Il problema della menomazione dell’esercizio del diritto di difesa si è, poi, posto in termini peculiari con riguardo ai reati colposi.
Qui come altrove, peraltro, si assume che il principio di correlazione tra accusa e sentenza non é violato qualora l’imputato abbia avuto modo, in concreto, di apprestare in modo completo le sue difese in relazione ad ogni possibile profilo dell’addebito: su tali premesse, si é affermato ad esempio che la violazione del principio non sussiste laddove, a fronte di una contestazione di condotta omissiva, sia emersa in dibattimento la natura anche commissiva del comportamento dell’imputato (Sez. 4, sentenza n. 7026 del 15/10/2002, dep. 2003, Rv. 223747; Sez. 4, sentenza n. 41674 del 06/07/2004, Rv. 229893); o, viceversa, a fronte della contestazione di una condotta commissiva sia stata ritenuta in sentenza una condotta anche come colposamente omissiva (Sez. 4, Sentenza n. 27389 del 08/03/2018, Rv. 273588; Sez. 4, sentenza n. 36778 del 03/12/2020, Rv. 280084); analogamente il principio di correlazione tra accusa e sentenza non si ritiene violato allorquando venga contestata una ipotesi di colpa specifica e, all’esito del giudizio, si ravvisi in capo all’imputato un’ipotesi di colpa generica (Sez. 4, sentenza n. 53455 del 15/11/2018, Rv. 274500).
Restando nell’ambito dei delitti colposi, appare pertinente al caso di specie rammentare che l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sotto il profilo della ricostruzione della serie causale esclude, tendenzialmente, che possa dirsi violato il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza allorquando, a fronte della contestazione di reato colposo monosoggettivo, emergano elementi deponenti per la cooperazione colposa di altro soggetto (cfr. Sez. 4, sentenza n. 33253 del 19/04/2019, Rv. 276672; Sez. 4, sentenza n. 14505 del 14/01/2010, Rv. 247125; Sez. 4, sentenza n. 16900 del 04/02/2004, Rv. 228042).
