Le Sezioni unite civili, con la sentenza n. 26662/2023 (allegata in forma anonimizzata alla fine del post), emessa in esito all’udienza del 4 luglio 2023, hanno trattato il ricorso di un magistrato avverso una decisione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che gli ha inflitto la sanzione della censura per la fattispecie disciplinare della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile per avere, nella qualità di sostituto procuratore della Repubblica, omesso di revocare la consulenza affidata ad un professionista allorché questi è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e sospeso di diritto dall’esercizio della professione medica, così provocando un ritardo di mesi nella trattazione di un procedimento penale relativo al decesso di una donna.
Le Sezioni uniti hanno rigettato il ricorso in ogni sua parte con puntualizzazioni interpretative rilevanti.
In punto di grave violazione di legge
Essa rileva non di per se stessa ma in relazione alla condotta deontologicamente deviante tenuta nell’esercizio della funzione che deve essere valutata nel suo complesso allo scopo di comprendere se ne sia derivata la compromissione della considerazione del singolo magistrato e del prestigio dell’ordine giudiziario.
In punto di scarsa rilevanza del fatto
L’esimente della scarsa rilevanza del fatto opera solo quando il fatto stesso non sia lesivo del bene giuridico protetto.
Ciò può accadere solo se si constati una duplice condizione: la lesione del bene giuridico non sia stata grave; la condotta abbia comportato effetti di scarsa rilevanza sull’immagine del magistrato.
Una duplice condizione che nel caso di specie non c’è stata posto che la mancata revoca dell’incarico è dipesa dalla condiscendenza del magistrato verso l’aspettativa del consulente di non perdere l’incarico ricevuto e portarlo a termine dopo la sua liberazione e che l’omissione è sembrata il frutto della relazione amicale tra il magistrato stesso e il consulente.
