L’art. 111 Cost. recita testualmente: “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati“.
Ad un livello assai più basso nella gerarchia delle fonti si colloca il provvedimento n. 84/2016 del presidente della Corte di cassazione (allegato in calce) che ha autorizzato le motivazioni in forma semplificata, in questi termini:
“I. I collegi delle sezioni penali, quando sono chiamati a decidere con sentenza su ricorsi che, a loro avviso, non richiedono l’esercizio della funzione di nomofilachia o che sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal collegio, o attengono alla soluzione di questioni semplici o prospettano motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti, redigono la motivazione in forma “semplificata”, con richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della Corte.
II. La motivazione in forma “semplificata” deve comunque fornire una spiegazione della ratio decidendi, riferita alla fattispecie decisa, pure se espressa in estrema sintesi e senza le argomentazioni richieste dalla motivazione di una decisione costituente esercizio della funzione di nomofilachia“.
Nello stesso provvedimento si legge quanto segue:
“V. I Presidenti di sezione devono indicare nell’ambito dei rapporti informativi per la valutazione di professionalità del magistrato, tra i dati che assumono rilievo positivo, la capacità del magistrato di redigere sentenze in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata.
VI. I Presidenti di sezione comunicano alla Prima Presidenza, con cadenza trimestrale, il numero delle sentenze redatte dai consiglieri della sezione in forma semplificata“.
Apprendiamo così varie cose:
- È stata sdoganata la motivazione semplificata.
- La motivazione, per quanto semplificata, deve spiegare le ragioni della decisione e indicare i precedenti ai quali si è ispirata.
- È cosa buona per i magistrati della Corte di cassazione sapersi servire della motivazione semplificata perché tale abilità finisce nei rapporti informativi propedeutici alle loro valutazioni per la progressione in carriera.
- Spetta ai presidenti di sezione comunicate trimestralmente quanto decisioni motivate in tal modo sono state redatte dai consiglieri della loro sezione.
Ora che abbiamo lo sfondo, leggiamo la motivazione integrale di Cass. pen., Sez. 7^, ord. n. 336/2023, udienza del 19 dicembre 2022.
“Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso attinente all’asserita violazione di legge nonché al vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato, oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pag. 3) con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende“.
Sì, è già finita.
Leggiamo che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità ed aspecificità ma notiamo che chi decide è ancora più generico ed aspecifico.
Notiamo un accenno alla “lineare e coerente logicità” del provvedimento impugnato ma è come se ci fosse chiesto un atto di fede, non essendo stata scritta una sola parola per spiegare questo trionfo di razionalità.
E poi basta, non c’è altro, nemmeno un solo precedente.
Così è, se ci pare e anche se non ci pare.
