Impugnazioni Riforma Cartabia e mandato specifico ad impugnare: lo spartiacque della lettura del dispositivo (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 37789/2023 ha chiarito quando serve il mandato specifico ad impugnare una sentenza come previsto dal nuovo regime di impugnazione, ai sensi degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis c.p.p.

La Suprema Corte ha stabilito che in caso di processo svolto in primo grado in assenza dell’imputato, il nuovo regime di impugnazione, che ai sensi degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis c.p.p. richiede il mandato specifico a impugnare e il termine di impugnazione aumentato a tal fine di 15 giorni, non trova applicazione se la sentenza è stata pronunciata, cioè emessa con lettura del dispositivo, prima del 30 dicembre 2022, e ciò anche in caso di deposito successivo della motivazione.

La Suprema Corte premette che l’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. f) D. Lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che i termini previsti dal comma 1 dello stesso articolo – vale a dire quelli tradizionali per la presentazione delle impugnazioni – siano aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, al fine di ampliare il tempo a disposizione del difensore per munirsi del necessario mandato.
La disciplina transitoria stabilisce che «le disposizioni degli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’art. 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.

L’art. 89, comma 3, cit. prevede che l’incombente del nuovo mandato al difensore, e il collegato incremento del termine per impugnare, siano da applicarsi solo in relazione ai processi nei quali la sentenza sia stata ‘pronunciata’ dopo l’entrata in vigore della riforma, dunque dal 30 dicembre 2022.

La cassazione sottolinea che l’uso del termine ‘pronunciare’ allude evidentemente alla lettura del dispositivo, e non al deposito della motivazione.

Pertanto, può affermarsi che in caso di processo svolto in primo grado in assenza dell’imputato, ai sensi della norma transitoria dell’art. 89, comma 3, D. Lgs. n. 150 del 2022, il nuovo regime di impugnazione, che ai sensi degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis c.p.p. richiede il mandato specifico a impugnare e il termine di impugnazione aumentato a tal fine di 15 giorni, non trova applicazione se la sentenza è stata pronunciata, cioè emessa con lettura del dispositivo, prima del 30 dicembre 2022, e ciò anche in caso di deposito successivo della motivazione.