Difensore che rinuncia al mandato: il giudice ha l’obbligo di nominare tempestivamente il sostituto in assenza di una nomina di fiducia (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 37875/2023, udienza del 7 luglio 2023, chiarisce le attività spettanti al giudice dopo la rinuncia al mandato del difensore dell’imputato.

Inquadramento della fattispecie

Nella fattispecie processuale, accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto, appare rilevante la concreta possibilità offerta all’imputato detenuto (per altra causa) di conoscere della intervenuta rinunzia al mandato da parte del proprio difensore di fiducia, così da esercitare in proprio le conseguenti opzioni processuali (prima fra tutte la nomina di un nuovo difensore di fiducia, in tempo utile per consentire a questi di esercitare le proprie facoltà, anche con riguardo alla scelta del rito o al concordato, ai sensi dell’art. 599 bis, 602, comma 1 bis, cod. proc. pen.), oltre alla mancata nomina immediata, da parte della Corte, edotta della rinuncia al mandato, di un difensore di ufficio all’imputato rimasto privo di assistenza.

Vero è che, ai sensi dell’art. 107, comma 3, cod. proc. pen., la rinuncia resta senza effetto fino alla nomina di un nuovo difensore di fiducia o alla nomina di quello di ufficio; ma di fatto, per effetto del ritardo della Corte nella nomina di un difensore di ufficio e per il deficit di comunicazione dell’occorso all’imputato, questi è rimasto in concreto privo di difesa tecnica, con la conseguenza che non ha potuto esercitare le facoltà di natura tecnico-giuridica, che solo la difesa tecnica avrebbe potuto suggerire o consigliare.

Né si tratta, in questo caso, di abuso del diritto, giacché l’impasse si è verificata per la prima volta nel processo e non è stato determinato dall’imputato.

Doverosità della nomina tempestiva di un difensore d’ufficio

Ciò posto, deve in primo luogo stabilirsi se sia o meno doverosa da parte del giudice che procede, in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, la tempestiva nomina di un difensore di ufficio, in assenza di nomina di altro difensore di fiducia. Sul punto, occorre dare atto dell’orientamento non univoco della giurisprudenza di legittimità, che talvolta si è espressa nel senso dell’insussistenza dell’obbligo immediato di nomina (art. 97, comma 1, cod. proc. pen.), in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino alla nuova nomina (Sez. 3, n. 46435 del 13/09/2019, Rv. 277795; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Rv. 266052), in altre occasioni ha invece rilevato che la nomina (tempestiva) è dovuta a pena di nullità (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Rv. 276872; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272603; Sez. 5, n. 23884 del 1/3/2019, Rv. 277244-01).

Il collegio ritiene di dover ribadire la sussistenza di un tale obbligo, in una prospettiva sistematica, volta ad attribuire rilievo prioritario all’effettività del diritto alla difesa tecnica.

Ed invero, il ritardo nella nomina del difensore di ufficio e quello nella comunicazione della rinuncia all’imputato hanno posto quest’ultimo in una condizione di minorata difesa, cioè nell’impossibilità di determinarsi consapevolmente in ordine alla nomina di un nuovo difensore; si imponeva, dunque, un intervento ex officio tale da colmare quel deficit, attraverso la nomina di un difensore di ufficio (così da ultimo, Sez. 6, n. 47159 del 25/10/2022, Rv. 284024).

Conformità della soluzione interpretativa prescelta ai principi affermati dalla Corte di Strasburgo

Un diverso apprezzamento del quadro normativo finirebbe per risultare in contrasto con i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte segnalato la necessità di assicurare il pieno contraddittorio attraverso l’effettività della difesa, se del caso anche attraverso la concessione di idonei termini volti a realizzare tale obiettivo (si rinvia a Corte EDU, 27/04/2006, Sannino, c. Italia; Corte EDU 21/04/1998, Daud c. Portogallo).

Alla luce di tale analisi deve dunque ritenersi che nel momento in cui ha notizia della rinuncia al mandato il giudice deve provvedere, tempestivamente, alla nomina di un nuovo difensore, fermo restando che nelle more, fintantoché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell’incarico e non sia decorso l’eventuale termine richiesto, risulta ancora efficace la nomina fiduciaria precedente. Ma tale efficacia resta comunque effimera, con la conseguenza che la stessa postula la concomitante designazione del nuovo difensore, che non può dipendere (anche nella tempestività) dall’arbitrio del giudice.

Doverosità della verifica dell’effettività della difesa

Nel contempo, deve valutarsi l’effettività della difesa, che non può essere nelle more demandata solo formalmente al difensore rinunciante, evidentemente non più interessato alla difesa tecnica e al contempo confidante nella tempestività dell’intervento sostitutivo del giudice che procede. Il giudice deve infatti valutare se, nonostante la rinuncia, la difesa sia comunque in concreto assicurata, essendo ammissibili episodiche sostituzioni ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ma non situazioni caratterizzate da una permanente assenza del difensore rinunciante, che finirebbe per essere equiparata ad un abbandono della difesa, ricorrendo il quale dovrebbe differirsi la trattazione del processo, onde consentire il pieno esercizio del mandato al nuovo difensore designato.

Conseguenze dei principi affermati nel caso concreto

Sulla scorta dei rilievi fin qui formulati, deve prendersi atto del fatto che la fase di impugnazione si è svolta fino all’8 novembre 2022 senza la nomina di un nuovo difensore, a fronte della rinuncia di quello di fiducia, risalente al 22/9/2022.

Il che ha, come già sopra evidenziato, impedito all’imputato di esercitare favorevoli opzioni e strategie difensive ed ha, del pari, impedito al difensore di chiedere che il giudizio di appello si celebrasse con la presenza delle parti. Non ricorre dunque una situazione riconducibile fisiologicamente alla sfera di operatività dell’art. 107, comma 3, cod. proc. pen., ma una situazione patologica, tale da determinare la nullità del processo, nullità che deve ricondursi alla mancanza del difensore e che comunque, anche se riferita all’intervento e all’assistenza dell’imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è stata tempestivamente eccepita ai sensi e agli effetti dell’art. 180 cod. proc. pen.

Non ricorrevano, d’altro canto, profili di violazione del dovere di lealtà e correttezza, implicanti uno strumentale esercizio della facoltà di rinuncia.