La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 37016/2023 ha stabilito che costituisce legittimo impedimento a comparire la sottoposizione dell’imputato, in relazione al reato per cui si procede, alla misura coercitiva dell’obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui si svolge il processo, sicché il giudice, anche senza necessità di preventiva richiesta, deve differire il processo ad altra data e disporre la traduzione dell’imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dello stesso ad assistere all’udienza (Sez. 6, n. 26622 del 19/5/2022, Rv. 283880; Sez. 2, n. 18659 del 3/3/2022, Rv. 283181).
La Suprema Corte ha ricordato che incombe al giudice procedente l’obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell’imputato, tutti i poteri che l’ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante.
La cassazione intende ribadire tale principio di diritto, specificando che genera una nullità assoluta la dichiarazione di assenza emessa nonostante la sotto posizione dell’imputato, nel processo per cui si procede, alla misura coercitiva dell’obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui si svolge il processo, qualora non sia stata disposta la traduzione.
La nullità ha natura assoluta poiché riguarda gli articoli 178, comma primo, lett. c), e 179 cod. proc. pen., la regolare costituzione del contraddittorio e la stessa vocatio in iudicium di chi è sottoposto a processo, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 35399 del 26/06/2010, Rv. 2478:37, in motivazione, al par. 7 (si veda anche, in diversa fattispecie, ma sempre con riguardo alla natura assoluta della nullità generata, Sez. 6, n. 14207 del 19/2/2009, Rv. 243575, nonché Sez. 5, n. 5845 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 258560). Ovviamente, quando la traduzione sia stata disposta e vi sia stato un espresso rifiuto dell’imputato a partecipare all’udienza, oppure quando una volontà di rinuncia a presenziare al processo sia stata comunicata al giudice che procede, ben potrà procedersi regolarmente “in assenza”, dichiarando tale stato processuale nell’udienza di trattazione.
E difatti, come ha ben evidenziato la sentenza n. :26622 del 2022 citata, le Sezioni Unite, nella pronuncia evocata dalla difesa – Sez. U, n. 7635 del 30/9/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 – pur riguardando una ipotesi diversa (la restrizione domiciliare per altra causa portata a conoscenza del decidente dall’imputato senza chiedere al giudice della misura l’autorizzazione ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen.), in motivazione, hanno fornito delle indicazioni di principio destinate ad estendersi anche alla fattispecie in oggetto.
La sentenza Costantino, peraltro, a sua volta si è ispirata alla precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 35399 del 26/06/2010, F., Rv. 247837, pronunciata con riferimento al caso dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa che, giudicato in primo grado nelle forme del rito abbreviato, aveva chiesto di partecipare al giudizio camerale d’appello.
Si è in particolare rimarcato che tale ultima decisione, muovendo dalla equiparazione «della condizione dell’imputato detenuto a quella della persona agli arresti domiciliari o, comunque, sottoposto a limitazione della libertà personale che non le consente la presenza in udienza, ha affermato che nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di inequivoco rifiuto alla partecipazione, la presenza dell’imputato”.
Di conseguenza “in virtù della norma generale fissata dall’art. 420-ter c.p.p., qualora l’imputato non si presenti ed in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche di ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta in tal senso.
Pertanto, qualora l’imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poichè in tali casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell’imputato, deve d’ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell’imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell’imputato ad assistere all’udienza“.
Ancora nella motivazione della sentenza Costantino si è sottolineato che, con il precedente arresto delle Sezioni Unite del 201.0, si era messo in evidenza che “la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento anche quando l’imputato avrebbe potuto avvisare il giudice della sua condizione in tempo utile per consentire la traduzione” e che deve ritenersi escluso che “l’imputato abbia un onere di chiedere al giudice competente la rimozione dell’impedimento o di comunicare al giudice che procede la sua volontà di essere presente, avendo rilievo soltanto il fatto che il giudice abbia comunque conoscenza di una obiettiva situazione di impedimento” e manchi un’esplicita rinuncia a comparire».
In conclusione, dato che non è possibile subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale, come quello di partecipare al processo, ad oneri che non siano espressamente previsti da una disposizione legislativa, le citate Sezioni Unite Costantino hanno messo in evidenza come l’assenza possa costituire una chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell’imputato ad esercitare il suo diritto.
Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell’esistenza di un impedimento dell’imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell’interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare.
In tal caso, infatti, secondo le Sezioni Unite “incombe al giudice procedente l’obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell’imputato, tutti i poteri che l’ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante“.
Nel caso di specie, risulta in atti la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di XXX nei confronti dell’imputato, alla data in cui si è tenuta l’udienza in cui è stata dichiarata l’assenza, né risulta alcun suo esplicito rifiuto ad assistervi.
