Furto, non sussiste l’aggravante della violenza sulle cose in caso di uso di chiavi adulterate (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 37027/2023 ha ricordato che l’aggravante prevista dall’articolo 625 n. 2 c.p. sussiste qualora l’agente faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un’attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (ex multis Sez. 5, n, 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974).
La stessa non è dunque configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione, ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna delle conseguenze sopra elencate e non comporti pertanto un’attività di ripristino (ex multis Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 279042).
Nel caso di specie risulta dalla sentenza che l’imputato, per entrare nel magazzino dal quale ha poi asportato alcuni beni, avrebbe utilizzato delle chiavi “adulterate”, ma non emerge altresì se dall’utilizzo delle medesime sia conseguita l’effrazione della serratura o in altro modo la manomissione della porta d’ingresso, tanto da rendere necessaria una qualche forma di ripristino dell’una o dell’altra.
Meramente apparente è dunque la motivazione del provvedimento impugnato sulla configurabilità dell’aggravante, risultando in tal senso inidonea a confutare la puntuale obiezione sollevata in proposito con il gravame di merito.