La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 37046/2023 ha stabilito che al riguardo del mancato espletamento dell’esame dell’imputato occorre osservare che, l’esame dell’imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. Sez. 2, Sentenza n. 44945 del 11/10/2013 Ud. (dep. 07/11/2013) Rv. 257311.
Per altro verso, la cassazione ha affermato che il mancato esame dell’imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell’imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa. Sez. 1, Sentenza n. 35627 del 18/04/2012 Ud. (dep. 18/09/2012) Rv. 253459 e più recentemente cassazione sezione 3 sentenza 50144/2018.
In tema, ricordiamo che la cassazione sezione 5 con la sentenza numero 3411 depositata il 26 gennaio 2023 ha stabilito che la mancata assunzione dell’esame dell’imputato che ne abbia fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che la difesa, avendovi assistito, ha l’onere di eccepire immediatamente ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la decadenza prevista dall’art. 182, comma 3, cod. proc. pen..
Principio confermato anche dal precedente della Sezione 3, n. 6152 del 18/11/2020 – dep. 2021, S., Rv. 281339 – 01.
Nel caso esaminato dopo l’ammissione delle prove (ivi compreso l’esame dell’imputato), l’escussione dei testi la cui citazione, peraltro, può ritualmente autorizzarsi prima che venga resa l’ordinanza ammissiva della prova e, qualora indicati nelle liste, possono anche esser presentati direttamente al dibattimento: cfr. art. 468, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e l’acquisizione del certificato relativo ai periodi di detenzione dell’imputato prodotti dalla difesa, il Tribunale sull’accordo delle parti ha indicato gli atti utilizzabili ai fini della decisione (art. 511, comma 5, cod. proc. pen.) ed ha avuto luogo la discussione senza che la difesa nulla eccepisse in ordine al mancato esame dell’imputato, e dunque – dopo la chiusura del dibattimento, è stata deliberata e pubblicata la sentenza (mediante lettura del dispositivo.
Quindi il silenzio della difesa sulla necessità di un rinvio per permettere l’esame dell’imputato che era stato ritualmente richiesto comporta l’insussistenza della prospettata violazione del principio del contraddittorio.
Dunque, all’imputato non è stato consentito di rendere dichiarazioni (neppure spontanee) a proprio discarico e di chiarire i fatti ma tutto questo è dipeso dall’inerzia del suo difensore.
