La cassazione sezione 3 civile con ordinanza numero 26460 del 13 settembre 2023 ha chiarito che la condotta dell’avvocato penalista che non informa l’interessato del decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’assistito integri in sé un vulnus del diritto del cliente ad autodeterminarsi.
La Suprema Corte ritiene dunque che costituisca un pregiudizio a carattere non patrimoniale da liquidare in via equitativa pur risultando non dimostrata, secondo il principio del “più probabile che non”, la rilevante probabilità che l’imputato avrebbe potuto ottenere, con l’opposizione, un trattamento sanzionatorio più favorevole o l’assoluzione dalle accuse.
