La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 37026/2023 ha stabilito che ai fini dell’efficacia della remissione di querela non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione.
La Suprema Corte premette che le Sezioni Unite, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 – 01, affermavano come la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Nel caso esaminato, a seguito della riqualificazione operata in primo grado dal reato di rapina in quello di furto aggravato, il delitto è risultato procedibile a querela dal 30 gennaio 2022, data di entrata in vigore dell’art. 624, comma 3, cod. pen. come modificato, a seguito dell’intervento dell’art. 2„ comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022.
Pertanto, essendo la sentenza della Corte di appello antecedente al 30 dicembre 2022, ne consegue che la causa eh estinzione del reato per remissione di querela è divenuta operativa solamente nella fase di pendenza del presente giudizio di legittimità, introdotto con ricorso del 28 febbraio 2023.
In particolare, quanto al tenore della remissione di querela, che riguarda un error in procedendo e legittima l’accesso agli atti di questa Corte (Sez. U., Policastro), deve rilevarsi come con la dichiarazione depositata all’udienza del 17 febbraio 2022 tenuta dinanzi al Tribunale, la persona offesa comunicava di aver ricevuto risarcimento integrale e dichiarava di non avere intenzione di procedere ulteriormente nei confronti dell’imputato in ordine ai fatti per cui è processo.
Tale dichiarazione integra una remissione processuale esplicita ai sensi dell’art. 340, comma 1, cod. proc. pen.
Il collegio aderisce, poi, al principio per cui ai fini dell’efficacia della remissione di querela non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Rv. 249412 – 01). Nel caso in esame la circostanza che il difensore abbia proposto ricorso con la finalità di far valere la remissione di querela ed ottenere così l’estinzione del reato, integra comunque accettazione tacita della remissione predetta.
