Minorata difesa: agire di notte non basta a configurarla (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 37263/2023, udienza dell’1° giugno 2023, chiarisce i parametri della circostanza aggravante della minorata difesa.

La Corte d’appello, dopo aver premesso di essere consapevole della sussistenza, nella giurisprudenza di legittimità, dell’orientamento secondo cui il tempo di notte, di per sé solo, non è sufficiente ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, occorrendo, a tal fine, la concorrenza di altre condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016, Rv. 268697; Sez. 4, n. 53570 del 05/10/2017, Rv. 271259), ha ritenuto che, nella specie, tale aggravante fosse configurabile in quanto il tentato furto era stato perpetrato in orario notturno (ore 3,22) e in un appartamento disabitato.

Orbene, il ricorrente lamenta l’illogicità e l’apparenza della motivazione frutto di un travisamento degli atti in quanto, il fatto che l’immobile rosse disabitato non poteva considerarsi circostanza che, in concreto, valutata in uno con l’orario notturno, aveva ostacolato la pubblica e privata difesa posto che anche ove il furto fosse stato commesso in orario diurno, la situazione di vulnerabilità sarebbe rimasta invariata.

A sostegno delle proprie affermazioni richiama quanto affermato dalle Sezioni unite n. 40275 del15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 01, secondo cui perché «la commissione del reato “in tempo di notte” possa integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo, di persona, la circostanza aggravante della c.d. “minorata difesa” (art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.), [occorre] sempre che sia stata raggiunta la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorrano circostanze ulteriori, di qualunque natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto».

Tale censura coglie nel segno.

Ed invero, nella vicenda che qui ci occupa, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, «intorno alle 3,22, a seguito di una segnalazione secondo la quale era in atto un furto in appartamento. Giunti in loco gli operatori constatavano la luce accesa nell’appartamento sito al primo piano la cui porta d’ingresso, di alluminio e vetro, presentava i vetri infranti. Entrati nell’appartamento i militari constatavano che sia il primo che il secondo piano era stato messo a soqquadro; inoltre nel bagno veniva sorpreso un uomo con il volto coperto da un passamontagna, una torcia in mano e due grimaldelli. L’uomo, quindi, nonostante la resistenza opposta, veniva tratto in arresto per la flagranza del reato».

In tale contesto, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la ricorrenza dell’aggravante alla luce dei principi enunciate dalle citate Sezioni unite secondo cui «solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, […], con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi»; maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta, maggiore offensività che giustifica, nel singolo caso, l’aggravamento sanzionatorio comminato dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (Sez. 4, n. 15214 del 6/3/2018, Rv. 273725; Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, Rv. 267496, peraltro non riguardante il “tempo di notte”, bensì l’approfittamento dello stato di disoccupazione in cui versavano i candidati truffati in un periodo di grave crisi economica)».