L’avvocato che diserta l’udienza tiene un comportamento deontologicamente rilevante (di Riccardo Radi)

L’avvocato di fiducia o di ufficio che non si presenta all’udienza senza che l’assenza sia il frutto di una ben precisa strategia difensiva, comunque sempre da concordarsi con l’assistito, pone in essere un comportamento censurabile in sede disciplinare.

Il Consiglio Nazionale Forense con la decisione 127 pubblicata il 13 settembre 2023 ha stabilito che in difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 127 del 16 giugno 2023