La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 34922/2023 ha stabilito che ai fini della procedibilità del delitto di cui all’art. 633 cod. pen., nel caso in cui abbia ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, legittimato a proporre querela è sia il proprietario, in quanto titolare del bene fino al termine della procedura, che subisce la lesione del diritto, sia, in qualità di legittimato concorrente, ma non esclusivo, il creditore procedente, titolare dell’interesse al mantenimento dell’immobile in buone condizioni (Sez. 2, n. 3103 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284307 – 01).
Si tratta di un principio in linea con le consolidate affermazioni della cassazione in ordine alla titolarità del diritto di querela che secondo l’art. 120 cod. pen. deve essere individuata in capo al soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito (Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004, Rv. 228810 – 01).
La persona offesa, cui tale diritto compete, deve infatti essere individuata in colui che subisce la lesione dell’interesse penalmente protetto, sicché possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto (Sez. 2, n. 2862 del 27/01/1999, Rv. 212766 – 01).
Possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto (Sez. 2, n. 2862 del 27/01/1999, Rv. 212766 – 01).
Orbene l’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame, e l’affermata attribuzione del diritto di querela in capo al soggetto che subisce la lesione del diritto, comporta affermare che in caso di invasione di bene soggetto ad esecuzione forzata titolare del diritto di querela sia certamente il proprietario, perché ancora dominus del bene stesso sino a quando la procedura esecutiva non si sia conclusa con l’assegnazione al creditore.
Invero sino a tale momento rimane la titolarità del bene in capo al proprietario che subisce l’invasione e quindi l’aggressione al bene giuridico protetto potendo al più configurarsi una legittimazione concorrente ma non esclusiva anche in capo al creditore procedente, titolare di diverso interesse al mantenimento dell’immobile in buone condizioni.
