Affidamento ai servizi sociali possibile anche per i disoccupati (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 37131 del 12 settembre 2023 ha stabilito che lo stato di disoccupazione non è ostativo alla concessione dell’affidamento ai servizi sociali.

La Suprema Corte ha sottolineato che l’assenza di lavoro non è ipso facto ostativa alla concessione dell’invocato beneficio (Cassazione sezione 1 numero 26789/2009, Rv 244735).

In tema di misure alternative alla detenzione deve ritenersi che lo svolgimento di attività lavorativa può costituire un mezzo di reinserimento sociale ed è, quindi, valutabile nel più generale giudizio di idoneità della misura alternativa dell’affidamento in prova.

Tuttavia tale circostanza, da sola, non costituisce, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilità della misura in questione, trattandosi di parametro apprezzabile in relazione ad altri elementi – quali i precedenti penali, la condotta inframuraria, la partecipazione al trattamento rieducativo.

Tale carenza, infatti, può essere surrogata dallo svolgimento di attività socialmente utili, anche del tipo volontaristico.

La prestazione di attività di tal genere riveste una tale positiva valenza, da consolidare nel condannato un iter virtuoso, informato al progresso nella rieducazione sociale e nel reinserimento all’interno di un contesto non deviante (Cassazione sezione 1, n. 18939/2013 Rv 256024).