La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 34926/2023 ha ricordato che l’onere di provare l’intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché anche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Rv. 226327-01).
La Suprema Corte sottolinea che è, dunque, onere dell’imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, Rv. 234498-01).
Ne consegue che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di “tutti” gli elementi di valutazione necessari per determinarsi; in ogni caso poi l’onere della prova dell’intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Rv. 239162-01).
Il ricorrente nel caso in esame ha solo richiamato alcuni elementi di fatto, non indicativi in senso assoluto, in mancanza della prova rigorosa richiesta a tal fine.
