Misure di sicurezza: per l’applicazione niente automatismi (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 33929/2023 ha ricordato che l’accertamento della pericolosità sociale del prevenuto (tramite approfondimento sulla personalità dell’imputato) costituisce un presupposto indefettibile della applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell’art.202 codice penale.

In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall’art. 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n. 633, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall’art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l’espresso positivo scrutinio dell’effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. globalmente valutati, nonché delle allegazioni difensive, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di automatismo tra precedente condanna ed applicazione della misura (in relazione all’appartenenza ad associazione di stampo mafioso, sez. 1, n.7188 del 10/12/2020, depositata nel 2021, Rv.280804).

Nel caso esaminato, il giudice del patteggiamento non ha fatto buon governo di tali principi laddove ha applicato la misura di sicurezza in assenza di qualsiasi tipo di approfondimento sulla personalità dell’imputato, peraltro incensurato, sulle condizioni di vita sociale e familiare dello stesso e, più in generale sui parametri soggettivi di cui all’art.133 cod. pen. e, pur ritenendolo meritevole delle circostanze attenuanti generiche per il buon contegno processuale e della confessione resa, e pure modulando la pena sulla base di criteri minimi edittali, ha disposto l’applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, “tenuto conto della natura del reato, della pena inflitta e della pericolosità sociale mostrata”, argomento questo che risulta del tutto apparente in quanto non agganciato a nessuna concreta e individuale espressione di spiccata propensione a delinquere, sulla base dei parametri richiamati sul punto dall’art. 203 cod. pen.

Ricordiamo che anche in tema di condanna per associazione mafiosa è precluso l’automatismo per l’applicazione della misura di sicurezza.

La Suprema Corte premette che il ritenuto automatismo tra condanna per associazione mafiosa ed applicazione della misura di sicurezza è palesemente contrario all’attuale microsistema normativo delle misure di sicurezza personali.

A seguito delle modifiche introdotte della legge 10 ottobre 1986, n. 633 (cd. legge Gozzini), non solo non esiste più una norma che prevede l’istituto della pericolosità sociale presunta, in passato disciplinato dall’art. 204 cod. pen. (abrogato dall’art. 31, comma 1), ma è stata inserita una previsione di portata generale che impone il previo accertamento della pericolosità ai fini dell’applicazione di tutte le misure di sicurezza personali (l’art. 31, comma 2, della legge a mente del quale “Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa”).

L’applicazione automatica delle misure di sicurezza in presenza di fattispecie presuntive di pericolosità predeterminate dal legislatore, specie se fondate su categorie generali e non accompagnate da un contestuale giudizio di attualizzazione fondato su elementi fattuali concreti, è stata più volte censurata dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni concernenti l’applicazione obbligatoria delle misure di sicurezza previste nei confronti dell’infermo (sentenze n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983) e del minore di età (sentenza n. 1 del 1971).

Siffatte presunzioni, inoltre, si presentano difficilmente compatibili con l’esigenza, sottolineata di recente dal Giudice delle leggi, che la pericolosità sociale sia accertata “di regola dal giudice sulla base di tutti quegli elementi che (ex art.133 cod. pen.) rilevino come indice di gravità del fatto commesso e della capacità a delinquere del soggetto che ne è autore” e che «la irrogazione delle misure di sicurezza sia “essenzialmente “individualizzata” – quanto al tipo di misura da applicare, alla durata da computare e alle prescrizioni da osservare – in funzione della specificità delle situazioni soggettive che sono sottoposte all’autorità giudiziaria.

La quale, a tal fine, esercita un potere connotato da elementi di discrezionalità» (sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2020).

Nonostante la sua perentoria formulazione, l’art. 417 cod. pen., interpretato sistematicamente alla luce delle norme in materia di misure di sicurezza personali e dei principi costituzionali, non configura una ipotesi di applicazione obbligatoria della misura di sicurezza ma postula sempre un espresso e positivo scrutinio sulla effettiva persistenza della pericolosità sociale del condannato accertata in concreto sulla base degli elementi indicati nel primo e net secondo comma dell’art. 133 cod. pen., globalmente valutati (in tal senso Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Rv. 276813; Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, Rv. 274790; Sez. 1, n. 3801 del 15/11/2013, dep. nel 2014, Rv. 258602; Sez. 1, n. 11055 del 2/3/2010, Rv. 246789; Sez. 1, n. 6224 del 28/12/1994, dep. nel 1995, Rv. 200574).

L’art. 417 cod. pen. con l’inserimento del condannato “per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen.” tra “le persone socialmente pericolose” che, a mente dell’art. 202 cod. pen., possono essere sottoposte alle misure di sicurezza ha riconosciuto il valore della massima di esperienza per cui un soggetto che abbia fatto parte di una consorteria di tipo mafioso, la quale impera in un determinato contesto territoriale grazie alla forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo ed all’effetto di assoggettamento omertoso che ne deriva, sia portatore di notevole caratura criminale.

 Il giudice della cognizione che intende ordinare la misura di sicurezza personale non può, però, fermarsi a constatare l’appartenenza del condannato per il reato di associazione mafiosa o di scambio elettorale politico mafioso alla categoria individuata dell’art. 417 cod. pen. per porla a fondamento di una presunzione, sia pure non assoluta, di pericolosità sociale, ma deve effettuare anche il giudizio prognostico di cui all’art. 203 cod. pen. sulla “probabilità” che il condannato commetta “nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”, al fine di verificare, in positivo, se nella vicenda processuale posta al suo vaglio siano presenti elementi che, nel caso concreto, confermino o, al contrario, smentiscono con riguardo all’imputato la forza dimostrativa della massima di esperienza considerata dal legislatore per l’individuazione dei destinatari della misura di sicurezza.

Siffatta verifica, opportunamente evidenziata nell’iter logico-argomentativo della decisione, consentirà, quindi, l’applicazione della misura di sicurezza laddove siano riscontrate, tra gli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, circostanze sintomatiche di una effettiva ed attuale pericolosità sociale ovvero di una concreta probabilità di recidiva generica o specifica.

Per converso, il giudice dovrà escludere l’applicazione della misura di sicurezza laddove sussistano elementi indicativi della cessazione della pericolosità.

Assumeranno, quindi, rilievo, a titolo esemplificativo, il ruolo occupato all’interno del sodalizio delinquenziale (verticistico o di semplice gregario), la durata dell’affiliazione (protrattasi per un lungo periodo o viceversa per un lasso temporale circoscritto e soprattutto ancora perdurante o meno), la commissione di un solo ovvero di una pluralità di reato scopo, la natura e l’intensità dei legami con un numero limitato oppure significativo di appartenenti alla cosca.

In ogni caso, il giudice dovrà necessariamente confrontarsi con gli elementi fattuali dedotti dalla difesa al fine di vagliare la capacità di resistenza del compendio giustificativo della decisione.

Tra gli elementi che devono essere apprezzati va, senz’altro, annoverata la formale condizione di collaboratore di giustizia del condannato, specie se già favorevolmente valutata nel medesimo giudizio ai fini dell’accertamento della responsabilità sua e dei coimputati.

L’ammissione allo speciale programma di protezione previsto per i cosiddetti “collaboratori di giustizia” dall’art. 10 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82, infatti, implica un positivo accertamento sulla recisione dei legami con ambienti criminali che può essere superato solo in presenza di elementi di fatto dimostrativi della sua attuale pericolosità (cfr. in tema di misure di prevenzione Sez. 1, n. 29473 del 22/02/2019, Rv. 276404; Sez. 6, n. 17930 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256238; Sez.1, n.5228 del 22/09/2000, Rv. 217354).