Istigazione a delinquere non accolta dal destinatario: è penalmente irrilevante (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 31897/2023, udienza del 12 luglio 2023, chiarisce l’irrilevanza penale dell’istigazione a delinquere non accolta dal destinatario.

L’art. 115 cod. pen., norma resasi opportuna una volta abbandonata la distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi per delimitare la soglia di punibilità, individua (insieme all’art. 56 cod. pen.) il limite della rilevanza penale del tentativo, disponendo, al primo comma: “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo“. A sua volta, il terzo comma prevede che “Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso“.

L’art. 115 cod. pen., quindi, affermando l’irrilevanza tanto del mero accordo quanto della istigazione, seppure accolta, se il reato non è stato commesso, statuisce che tali comportamenti, ove pure – in ipotesi – considerati in concreto idonei a commettere un reato ed univocamente diretti a tal fine, del pari resterebbero non punibili.

A maggior ragione, dunque, non potrebbe essere punibile l’istigazione non accolta ed infatti l’art. 115, ultimo comma, cod. pen., consente in tal caso (sempre che si sia trattato d’istigazione a un delitto) solo l’applicazione di una misura di sicurezza (v., in relazione al reato di “Mercato di voto” ex art. 233 L.F., la recente Sez. 5, n. 46839 del 7/11/2022, Rv. 284013, in cui si è affermato, in modo conforme alla soluzione qui accolta, che la proposta di un accordo che preveda un vantaggio per il singolo creditore a condizione che esprima un voto favorevole nella procedura concordataria, cui non sia conseguita una qualche manifestazione di adesione del destinatario, non integra il delitto di mercato di voto, che è reato a concorso bilaterale necessario, neppure nella forma tentata; in motivazione, si è precisato che la condotta dell’imputato, esauritasi nella proposta non accolta, neppure in termini di avvio di una trattativa, avrebbe potuto integrare al più un’istigazione non punibile, in mancanza di una disposizione di legge speculare a quella di cui all’art. 322 cod. pen. o al novellato art. 2635 cod. civ.).