Privilegi, lentezza e prescrizione: una storia giudiziaria tipicamente italiana (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 21694/2021, udienza del 20 aprile 2021, ha messo la parola fine ad una singolare vicenda che nella semplificazione mediatica era stata definita “Multopoli“.

Al tempo stesso il collegio di legittimità è stato chiamato, in risposta a plurimi motivi di impugnazione dei ricorrenti, a risolvere varie ed interessanti questioni giuridiche.

L’iter giudiziario

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la sentenza del 19 settembre 2019 del Tribunale di Roma che ha affermato la penale responsabilità di AV e TD – per avere essi, abusando della loro qualità di pubblici ufficiali in servizio presso la Polizia di Roma Capitale, concorso nella soppressione o nell’occultamento di n. 308 verbali di contestazione di violazioni di norme sulla circolazione stradale elevati dal Corpo della Polizia di Roma Capitale e dei ricorsi avverso detti verbali, inclusi in elenchi puntualmente specificati nel capo di imputazione — e li ha condannati, con le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen., alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore di Roma Capitale, costituitasi parte civile.

Nella sentenza di primo grado si evidenzia che il fatto per il quale si procede in questa sede è stato accertato in occasione delle indagini avviate per altri reati.

A seguito della denuncia da parte dei fratelli B., commercianti di liquori, di casi di corruzione e concussione ad opera di funzionari della Polizia Locale di Roma Capitale, sui quotidiani romani era stata pubblicata la notizia che le società dei B. non avevano pagato le sanzioni per centinaia di infrazioni al Codice della strada per un importo di centinaia di migliaia di euro.

Dalle successive indagini è emerso che nel 2000 il Servizio Codice della Strada, inserito nell’Unità Operativa Contravvenzioni all’interno del Dipartimento Risorse Economiche del Comune di Roma, ora divenuto Roma Capitale, si era organizzato in modo che i ricorsi relativi alle violazioni commesse da soggetti inseriti in organi istituzionali (come parlamentari, diplomatici, appartenenti alle forze dell’ordine, consiglieri comunali e altri) o mediante veicoli in servizio presso tali organi venissero separati dagli altri ricorsi, tenuto conto che i trasgressori erano soliti invocare la scriminante prevista dall’art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e trasmessi alla suddetta Unità Operativa con sede in via Ostiense, anziché essere gestiti dai vari Gruppi della Polizia Locale, onde evitare che una tardiva segnalazione del ricorso potesse dar luogo all’emissione della cartella esattoriale con conseguente necessità di procedere allo sgravio.

I ricorsi relativi alle violazioni commesse dai soggetti o con i veicoli sopra descritti, al pari delle violazioni commesse dai comuni cittadini, potevano essere presentati direttamente presso l’Unità operativa in via Ostiense; mentre, però, i ricorsi concernenti le violazioni ordinarie venivano trasmesse al Gruppo della Polizia locale competente, quelli relativi alle violazioni commesse da organi istituzionali rimanevano presso l’Unità Operativa.

Successivamente l’Unità Operativa o i Gruppi dovevano formulare una proposta, chiedendo che il ricorso seguisse il «normale corso di legge», ossia fosse rigettato, o chiedendo la «archiviazione», e quindi che il ricorso fosse accolto, oppure, nei casi di incertezza sulla fondatezza del ricorso, la rimessione alle «determinazioni del Prefetto». Il provvedimento definitivo era comunque di competenza del Prefetto.

Per le violazioni commesse da organi istituzionali la proposta era sempre di archiviazione, senza che venisse svolto alcun accertamento sul merito del ricorso, tanto che era sufficiente che il ricorso fosse redatto utilizzando la carta intestata di un qualche ente perché esso fosse accolto senza essere sottoposto ad alcun controllo.

I ricorsi venivano raccolti in mucchi e consegnati ad un operatore della società C., appaltatrice del servizio per l’inserimento dei dati nell’archivio informatico del Comune; l’operatore registrava i dati relativi a ciascun ricorso, al verbale impugnato ed alla proposta formulata ed elaborava un elenco che,

unitamente ai ricorsi, veniva restituito al Servizio Codice della Strada. L’elenco, che fungeva da nota di trasmissione, veniva firmato dal funzionario coordinatore, l’imputato AV, e trasmesso, insieme ai ricorsi, presso gli uffici della Prefettura, siti anch’essi in via Ostiense. Il Prefetto, tuttavia, non procedeva all’esame dei ricorsi che venivano solo accantonati senza neppure essere estratti dagli scatoloni, cosicché la sanzione mai avrebbe potuto trovare esecuzione.

Questo sistema era stato utilizzato a vantaggio non solo dei soggetti appartenenti ad organi istituzionali, ma anche di amici e parenti e di soggetti ben inseriti nell’amministrazione comunale, i quali potevano evitare la sanzione semplicemente provvedendo a redigere il ricorso su carta intestata di qualche ente e il fenomeno si era così ingigantito che AV, che è il funzionario che aveva provveduto a creare questa prassi, aveva sentito la necessità di fissare dei requisiti per poter accedere a detto meccanismo; in particolare, era necessario che il ricorso, oltre ad essere redatto su carta intestata dell’ente pubblico, fosse sottoscritto dall’organo apicale e facesse riferimento all’art. 4 della legge n. 689 del 1981.

Difatti, evidenzia il Tribunale, negli elenchi relativi ai verbali ed ai ricorsi che sono stati distrutti compaiono, oltre a pochi ricorsi riferibili ad enti istituzionali, soprattutto ricorsi proposti da società o soggetti privati.

Tra questi vi erano proprio i ricorsi proposti dalle società dei B.

Gli inquirenti, avendo la necessità di reperire i ricorsi proposti dalle società dei B. per valutare se essi fossero o meno fondati, li hanno cercati anche presso la Prefettura, alla quale, però, essi non erano mai stati trasmessi.

Sulla base delle dichiarazioni confessorie di TD, il Tribunale ha accertato che la stessa, su invito di AV, ha proceduto alla distruzione dei verbali di contestazione e dei ricorsi inseriti in quattro elenchi.

La sentenza della Corte di appello, rigettando gli appelli dei due imputati, ha confermato la decisione di primo grado.

Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso per cassazione a messo dei loro difensori.

La decisione della Corte di cassazione

La parte che segue è una selezione ridotta della decisione, volta a mettere in luce la soluzione offerta dal collegio di legittimità alle questione di maggiore interesse.

…La pretesa natura privatistica degli atti distrutti

È ben vero che i ricorsi indirizzati al Prefetto avverso i verbali di accertamento e contestazione di violazioni di norme sulla circolazione stradale sono atti di parte redatti da privati e che hanno natura di atto privato.

Tuttavia, come osservato dal Tribunale, che ha evidenziato che i ricorsi sono stati distrutti dopo che essi erano stati depositati presso l’ente pubblico, e come meglio argomentato dalla Corte di appello, che ha sottolineato che i ricorsi, come le copie dei verbali di accertamento e contestazione e gli elenchi ai quali la predetta documentazione era allegata prima di essere trasmessa alla Prefettura, per effetto del loro deposito, «si inserivano in un regolamentato protocollo di procedimento amministrativo che comportava la loro collezione da parte del Servizio Codice della Strada dell’Unità Operativa Contravvenzioni e la certificazione della successiva loro trasmissione alla Prefettura».

Trova, pertanto, applicazione il principio, già affermato in altre sentenze di questa Corte di cassazione, secondo il quale l’acquisizione del documento di natura privata in un fascicolo detenuto dalla Pubblica Amministrazione, per l’espletamento di una procedura finalizzata all’adozione di un provvedimento amministrativo, attribuisce all’atto i requisiti oggettivi previsti dalla norma penale per la rilevanza delle condotte di soppressione, distruzione o occultamento cui fa riferimento l’art. 490 cod. pen. (in tal senso Sez. 5, n. 6206 del 17/11/2020, dep. 17/02/2021, Rv. 280455 che a sua volta cita altri precedenti in cui detto principio ha trovato applicazione).

La natura di atto pubblico deriva dall’aspetto funzionale che il documento acquisisce nella procedura amministrativa.

Tali considerazioni valgono anche per le copie dei verbali di accertamento e contestazione allegate ai ricorsi.

Peraltro, al ricorso, all’atto del suo deposito, viene apposta un’attestazione con l’indicazione della data della sua presentazione che, essendo redatta da un pubblico ufficiale ed attestando il momento in cui l’atto è pervenuto presso l’ente pubblico, ha sicuramente valore di atto pubblico.

La soppressione dei ricorsi ha anche comportato la soppressione di tali attestazioni.

…Non necessaria la qualifica di pubblico ufficiale

Infondato è il primo motivo di TD laddove sostiene che non sussisterebbe il dolo in quanto la stessa non era un pubblico ufficiale, ma solo un’impiegata amministrativa, e che la stessa si sarebbe fidata di AV ignorando l’illegittimità dell’ordine che le era stato da lui impartito.

Deve, in primo luogo, osservarsi che ai fini della sussistenza del reato non rileva che TD rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale, potendo il delitto essere commesso da chiunque.

Quanto al dolo, deve osservarsi che il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l’intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l’efficacia probatoria dell’atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l’atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria (Sez. 5, n. 18842 del 26/03/2014, Rv. 260224).

Ai fini di detta consapevolezza in capo a TD non è necessario il possesso da parte sua della qualifica di pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la stessa, come affermato nella sentenza impugnata in questa sede, svolgesse funzioni rilevanti nei procedimenti amministrativi attivati con il deposito dei

ricorsi, consistenti nel verificare la regolarità formale di tali atti, nel collezionarli e nel certificare l’avvenuta trasmissione degli elenchi contenenti i ricorsi ed i verbali ad essi allegati.

…Inapplicabilità della causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere

Nella sentenza del tutto correttamente e logicamente si afferma che la stessa era, per le mansioni da lei svolte da vari anni, consapevole che tali documenti si inserivano in un procedimento amministrativo destinato a concludersi con il provvedimento prefettizio ed era ben conscia che la distruzione dei ricorsi, dei documenti ad essi allegati e degli elenchi avrebbe impedito a tali documenti di svolgere la funzione per i quali essi erano stati depositati e reso impossibile l’ulteriore corso dei procedimenti da essi attivati.

Peraltro, poiché la legge impone che il procedimento si concluda con un provvedimento prefettizio, giammai poteva essere intervenuto un valido accordo con la Prefettura per la soppressione di detta documentazione; detto accordo avrebbe solo ampliato il numero dei soggetti responsabili per il reato e mai avrebbe potuto rendere l’ordine di AV legittimo ed idoneo a consentire l’applicazione della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen.

Non è applicabile la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere (art. 51 cod. pen.) qualora il soggetto abbia agito in esecuzione di un ordine illegittimo impartitogli dal superiore gerarchico (Sez. 5, n. 16703 del 11/12/2008, dep. 2009, Rv. 243332).

Anche laddove TD avesse ritenuto per errore che l’ordine fosse legittimo, si tratterebbe non di un errore di fatto, ma di un errore di diritto che cadendo sulla norma giuridica resta irrilevante ai sensi dell’art. 51, terzo comma, cod. pen. e del più generale principio di cui all’art. 5 cod. pen.

…Esito dei ricorsi

Poiché i ricorsi di AV e della TD non sono, nel loro complesso, inammissibili o manifestamente infondati, deve rilevarsi che il delitto per il quale si procede è ormai estinto per prescrizione.

Difatti il reato è stato commesso al più tardi in data 6 dicembre 2011 ed il termine minimo di prescrizione, calcolato ai sensi dell’art. 157 cod. pen. è pari ad anni sei, mentre il termine massimo di prescrizione di cui all’art. 161, secondo comma, cod. pen., applicabile in considerazione dei plurimi atti interruttivi intervenuti nel corso del giudizio, è pari ad anni sette e mesi sei.

attinente al trattamento sanzionatorio.

Commento

Una prassi amministrativa illegale, diffusa, reiterata e tale da istituire un ingiustificato privilegio per talune categorie di individui.

L’evidente assenza di controlli interni da parte dell’ente pubblico territoriale per il quale operavano i ricorrenti.

Un processo definito a distanza di dieci anni dai fatti e quindi esitato in una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione.

Una delle tante storie in cui la giustizia italiana manca l’appuntamento con la verità.