L’avvocato che non paga i debiti (anche se in favore del cliente) commette illecito disciplinare (di Riccardo Radi)

L’avvocato deve rispettare gli impegni economici assunti, nello specifico adempiere al pagamento di cambiali sottoscritte per aiutare un cliente.

La riprova della validità del vecchio adagio “mai confondere il rapporto professionale con quello personale con gli assistiti”.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 116 pubblicata il 5 settembre 2023 ha stabilito che il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale.

Nel merito della vicenda esaminata il CNF va osserva che il mancato adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei terzi costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 64 del CDF.

Tale norma contiene due precetti: uno di ampia portata, che impone l’obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi sempre e comunque, e l’altro, di portata più ridotta, che sanziona l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione, quando per modalità o gravità sia tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.

I fatti contestati all’avv. [RICORRENTE] rientrano nella previsione del primo comma dell’art. 64, in quanto le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi non possono dirsi estranee all’esercizio della professione forense, essendo state contratte spontaneamente dall’avv. [RICORRENTE] in favore del suo cliente [AAA], confondendo, peraltro, il rapporto professionale con quello personale con il medesimo soggetto.

La circostanza è pacifica ed è stata ammessa dallo stesso incolpato, per cui a fronte del mancato assolvimento delle obbligazioni assunte dal ricorrente, tutt’oggi perdurante, può ritenersi configurata la responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti contestati ai capi B) di incolpazione.

Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 116 del 7 giugno 2023