Ogni giorno una novità che mina le certezze dell’avvocato e limita i diritti del cittadino.
Ieri ho “scoperto”, scrivo così ma è una delle tante incomprensibili realtà che da tempo conosce chi svolge la professione sul campo, che la nomina difensiva effettuata in sede di verbale di identificazione (349 cpp) elezione di domicilio (161 comma 1 cpp) ha un valore “dimezzato” in quanto non permette di richiedere immediatamente a voce, alla procura della Repubblica di Roma, il numero del procedimento e il nominativo del pubblico ministero titolare delle indagini.
Scrivo procura di Roma perché, in questa fase in cui le circolari degli uffici hanno “assunto” valore di legge, ben può essere che altre procure si determinino diversamente.
Quindi, ricapitolando, l’avvocato nominato in sede di verbale di identificazione ed elezione di domicilio che si reca all’ufficio 335 cpp per richiedere il nominativo del Pubblico Ministero titolare del fascicolo e il numero del procedimento non può avere questa informazione immediatamente a voce e magari attivarsi rapidamente per presentare una istanza di dissequestro o procedere a qualsiasi altra attività difensiva per il suo assistito.
L’avvocato diligente sarebbe dunque tenuto a leggere l’avviso che con tanta dovizia viene diffuso dal sito di prenotazione per l’accesso all’ufficio 335 cpp (a proposito ma perché sono ancora contingentati gli accessi all’ufficio 335 cpp della procura?) ove è scritto:
“Le istanze dirette ad ottenere informazioni ex art. 335 cpp a voce relativamente ad un singolo procedimento – secondo le disposizioni che regolano il servizio – saranno fornite solo se l’istante produrrà in copia un atto del procedimento stesso ed in particolare se il richiedente è parte offesa: denuncia/esposto, precedente attestazione 335 dal quale risulti il procedimento per il quale si chiedono informazioni, verbale delle forze dell’ordine redatto in occasione di incendio, incidente stradale o reato edilizio; se il richiedente è parte indagata: verbale di arresto, perquisizione, sequestro, precedente attestazione 335 dalla quale risulti il procedimento per il quale si chiedono informazioni, verbale delle forze dell’ordine redatto in occasione di incendio, incidente stradale o reato edilizio, provvedimento di conclusione indagine (art. 415 bis c.p.p.).
Le istanze relative a informazioni richieste verbalmente non potranno essere convertite in richieste scritte”.
Tanta prolissità si può “tradurre” nelle seguenti e semplici parole: nel verbale di identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte indagini redatto dalla polizia giudiziaria al momento dell’intervento deve essere già indicato il numero del procedimento penale.
Ma quando mai ciò può accadere?
Questi sono atti redatti normalmente al momento degli interventi della polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto reato, magari direttamente compilati sulla strada, con modulistica prestampata e riempita a penna come nel mio caso.
Tutto questo è assurdo e limita incredibilmente il diritto alla difesa del cittadino e crea ulteriori adempimenti al difensore che dovrà richiedere l’informazione per iscritto (con relativi tempi di risposta dilatati) e limitazioni concrete alla possibilità di esercitare compiutamente il mandato difensivo ricevuto.
Limitazioni di diritti costituzionali sulla base di una circolare interna all’ufficio 335 cpp?
Ma quante altre piccole e grandi mortificazioni del ruolo difensivo dovremo subire prima di svegliarci da questo torpore interminabile ed esiziale e reagire con ogni mezzo all’ennesima trovata del burocrate di turno?
Questo avviene nella procura della Repubblica del tribunale più grande d’Europa nel silenzio delle rappresentanze degli avvocati, che sembrano sempre più lontane dai reali bisogni dell’avvocatura e dalle sacrosante battaglie per il rispetto dei diritti e delle garanzie dei cittadini.
Cari amici della camera penale di Roma, date un segnale di esistenza in vita.
