Avvocati: è vietato e sanzionato l’accaparramento di clientela mediante un accordo stabile con un’agenzia di affari (di Vincenzo Giglio)

La vicenda

In conseguenza di più esposti, è stato attivato un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato il quale è stato incolpato di avere violato l’art. 37 del Codice deontologico forense il quale vieta e sanziona con la censura l’attività di accaparramento di clientela con i mezzi ivi descritti.

Nel corso dell’istruttoria è stato accertato che:

  • l’incolpato aveva avviato un rapporto stabile con un’agenzia di affari che gli procacciava clienti;
  • il primo (e spesso unico) contatto con costoro avveniva nella sede dell’agenzia ed in tale occasione i clienti firmavano le procure;
  • una volta ottenuto il mandato, l’agenzia si impegnava a rimborsare all’avvocato le spese anticipate in favore degli assistiti e quest’ultimo si impegnava a sua volta a corrispondere alla prima una quota delle somme percepite dagli assistiti medesimi a titolo di risarcimento.

Il competente Consiglio distrettuale di disciplina ha ritenuto provato l’addebito ed ha inflitto all’incolpato la sanzione prevista dal citato art. 37.

La pronuncia del CDD, impugnata dall’interessato, è stata confermata dal Consiglio nazionale forense la cui decisione è stata a sua volta oggetto di ricorso per cassazione.

La decisione delle Sezioni unite civili

Le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso con la sentenza n. 25940/2023, in esito all’udienza pubblica del 23 maggio 2023, con deposito avvenuto il 5 settembre 2023.

Il collegio di legittimità ha tenuto anzitutto a delimitare rigorosamente l’area del controllo attribuitogli, escludendo che ne facciano parte l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, più in generale, la valutazione delle risultanze processuali, i quali restano sottratti al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, ovverosia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

Ha ugualmente escluso l’applicabilità di una sanzione diversa e meno afflittiva della censura.