Imputabilità anche prima dei 14 anni: la proposta dimenticabile della senatrice Giulia Bongiorno (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

La Lega sta lavorando a una serie di proposte sulla violenza dei minori. Tra queste, voglio ricordare quella del Daspo per i minori di 14 anni. Oggi i ragazzi crescono molto in fretta e attraverso la rete e i social acquisiscono in giovanissima età nozioni che un tempo si acquisivano dopo. Il tema è complesso e dovremmo anche pensare alla possibilità di abbassare la soglia di imputabilità, che oggi è fissata a 14 anni». Lo afferma in un’intervista a Libero Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia al Senato e responsabile Giustizia del partito“.

Il commento dovrebbe iniziare dal contenuto della proposta ma preferiamo invece partire dal profilo della proponente. Giulia Bongiorno è fondatrice e titolare di un notissimo e importante studio legale che porta il suo nome ed opera a vasto raggio ma con prevalente focus sul diritto penale d’impresa. Ha fondato assieme a Michelle Hunziker la ONLUS Doppia Difesa che si prefigge di dare assistenza alle donne vittime di violenza.

Il suo curriculum comprende inoltre prestigiosi ruoli politici e istituzionali: più volte parlamentare (senatrice nella legislatura corrente), ministra della pubblica amministrazione nel Governo Conte 1, attuale presidente della Commissione Giustizia del Senato. A lei si deve in buona parte l’ideazione e l’attuazione delle misure normative che hanno preso il nome di Codice Rosso. Una donna impegnata, poliedrica, talentuosa, una donna influente e di successo, ecco chi è Giulia Bongiorno. Da questa donna arrivano oggi le proposte di cui si è parlato in apertura: i minori infraquattordicenni dovrebbero diventare “giustiziabili”, possibili destinatari di iniziative penali e preventive.

La giustificazione della Bongiorno è che “Oggi i ragazzi crescono molto in fretta e attraverso la rete e i social acquisiscono in giovanissima età nozioni che un tempo si acquisivano dopo“. Nella sua opinione, dunque, la natività digitale dei bambini e dei ragazzi di oggi e il complesso delle informazioni che possono acquisire navigando sul web darebbero loro più precocemente che in passato la maturità che caratterizza gli adulti. È un’affermazione – lo diciamo subito e senza alcuna ritrosia – davvero disarmante che non ci si aspetterebbe da una professionista come la Bongiorno che del corretto uso della scienza nei processi penali ha fatto uno dei tratti distintivi della sua attività difensiva. Giustifichiamo subito questo giudizio negativo.

Che i ragazzi di oggi crescano in fretta è un luogo comune (come dire che non ci sono più le mezze stagioni) più che l’osservazione meditata di chi concorre alla funzione legislativa: la crescita rapida, se può significare l’assunzione precoce di comportamenti da adulti, non implica necessariamente l’acquisizione delle capacità funzionali, psicologiche e relazionali che è giusto attendersi da un adulto consapevole.

Che un bambino anche di pochi anni sappia maneggiare con disinvoltura un dispositivo cellulare o raggiungere i siti preferiti e in ipotesi fare ricerche su Wikipedia non è affatto garanzia che conosca la vita e le sue dinamiche, che sappia distinguere tra verità e fakenews e, ciò che più conta, che conosca se stesso e sappia governare e incanalare correttamente le proprie pulsioni ed emozioni. Quei presupposti da cui muove la Bongiorno – a noi pare – sono inservibili allo scopo. Ma c’è di più ed è la parte più importante. Sul finire del 2015 è stato pubblicato il Memorandum Patavino sulle capacità giuridiche alla luce delle neuroscienze. Il documento (allegato alla fine del post) sintetizza l’esito dei lavori di un convegno tenutosi presso l’Accademia dei Lincei nel giugno del 2015 sull’attualità delle neuroscienze forensi. Alla sua stesura hanno collaborato illustri esponenti di plurime discipline e precisamente: U. Castiello (psicobiologo), R. Caterina (ordinario di diritto privato), M. De Caro (filosofo morale), L. De Cataldo Neuburger (avvocato e psicologa), S. Ferracuti (psicologo clinico), A. Forza (avvocato), N. Fusaro (avvocato), G. Gulotta (avvocato, psicologo e psicoterapeuta), F. M. Iacoviello (magistrato), C. Intrieri (avvocato), A. Lavazza (giornalista scientifico), A. Mascherin (avvocato, presidente del CNF), S. Pellegrini (professore associato di biochimica clinica), P. Pietrini (psichiatra), R. Rumiati (ordinario di psicologia generale e del giudizio e della decisione), L. Sammicheli (sociologo e psicologo), G. Sartori (neuropsicologo e psicopatologo), C. Squassoni (magistrato), A. Stracciari (neurologo).

Ne riportiamo testualmente il passaggio riferito alle aree dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’emergente età adulta: “i risultati delle ricerche neuroscientifiche (Luna et al., 2001; Spear, 2000) suggeriscono che comportamenti autocontrollati, pianificati, socialmente cooperativi, moderati e di evitamento del rischio sono talvolta “incompatibili” con l’infanzia, l’adolescenza e l’emergente età adulta, non solo per una questione di “capricciosità”, ma per un’immaturità neurofunzionale, psicologica e relazionale (Keating, 2004). Da queste ricerche emerge quindi la necessità di verificare, attraverso metodi scientifici e neuroscientifici, se gli adolescenti siano in grado maturazionalmente di controllare il loro comportamento, evitare il rischio e comprendere le conseguenze delle loro azioni. La differenza tra un bambino e un adulto risiede quindi nell’emergere delle funzioni esecutive e nel loro perfezionamento. In linea con la letteratura precedente alcuni studi condotti da Pontinus (2003) confermano come il sistema frontale non sia ancora propriamente maturo negli adolescenti delinquenti o comunque risulti in molti casi disfunzionale (Pontius & Rutting, 1976; Pontius & Yudowits, 1980) ed è per questa immaturità cerebrale che gli adolescenti si comportano in modo più rischioso rispetto agli adulti. Durante l’adolescenza il cervello è anche influenzato dal sistema limbico e dalle regioni sottocorticali associative quali l’amigdala e l’ippocampo, regioni cerebrali che governano gli impulsi, le emozioni e la memoria. Negli adolescenti, essendo quest’area ancora non completamente sviluppata, la modulazione e il controllo delle emozioni e degli impulsi potrebbe essere compromessa creando difficoltà anche nell’elaborazione delle ipotesi su cosa potrebbe accadere in conseguenza di un’azione. Lo sviluppo della sostanza grigia dal punto di vista strutturale avviene a quest’età secondo un processo back to front (Giedd et al., 1999), che prevede lo sfoltimento delle connessioni neurali in disuso in linea con la maturazione del cervello e il processo di postura delle connessioni neurali. Per l’ordinamento italiano un ragazzo di 18 anni, in quanto maggiorenne, è passibile di pena a pari modo di un adulto; per la scienza, invece, le facoltà cognitive non si perfezionano al compimento della maggiore età, ma sono ancora in fase di sviluppo e maturazione insieme alle competenze sociali e affettive e alle caratteristiche personologiche, almeno fino ai 20 anni di età (Strata, 2014). Partendo da questo assunto, la valutazione del giovane adulto dovrebbe tener conto di questo importante e oggettivo dato scientifico“.

L’assunto delle ricerche neuroscientifiche non è rimasto confinato nei convegni scientifici e nelle discussioni tra studiosi. Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 11607/2018, in cui venivano in rilievo un caso di omicidio brutale commesso da ragazzi appena maggiorenni e l’opportunità di concedergli le attenuanti generiche proprio a causa dell’incompleto percorso evolutivo, ha raggiunto questa conclusione: “le facoltà cognitive non si perfezionano al compimento della maggiore età, ma sono ancora in fase di sviluppo e maturazione insieme alle competenze sociali e affettive almeno fino ai 20 anni di età“. La stessa decisione ha citato la Raccomandazione n. 20/2003 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa che ha consigliato agli Stati membri l’adozione di regole tali per cui “il grado di colpa dovrà essere precipuamente legato all’età ed alla maturità del responsabile, e corrispondere meglio allo stato di sviluppo di questi, mentre le sanzioni penali andranno applicate in parallelo al livello ed all’entità della sua responsabilità individuale […] per tener conto dell’allungamento del periodo di transizione verso l’età adulta, dovrà essere possibile che i giovani di meno di 21 anni siano trattati in modo equiparabile a quello degli adolescenti, e che essi formino oggetto dei medesimi interventi, se il giudice ritenga che non siano maturi e consapevoli delle loro azioni come dei veri adulti“.

Il collegio di legittimità ha fatto infine riferimento alla norma di favore per i maggiorenni infraventunenni contenuta nell’art. 163 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena e all’art. 1 comma 85 n. 3 della legge 203/2017 che ha delegato al Governo l’estensione ai detenuti giovani adulti della disciplina penitenziaria prevista per i minorenni. Il ricorrente era uno dei tre ragazzi e aveva appena 18 anni all’epoca del fatto. Per la scienza e per la giustizia non aveva compiuto per intero il percorso verso la maturità propria degli adulti ed era insignificante a tal fine il dato meramente formale del già avvenuto raggiungimento della maggiore età. Come si può allora anche solo immaginare di rendere imputabile un tredicenne o giù di lì e per di più farlo perché sa usare un pc e un cellulare meglio di un adulto? Ci permettiamo infine di porre una domanda: ferma restando la condanna di qualunque gesto criminale grave o peggio odioso da chiunque sia compiuto, l’adolescente che lo compie è o no un carnefice “vulnerabile” cui necessita la cura (nel senso più ampio e generale di questo termine) che è giusto riconoscere ad ogni soggetto vulnerabile?