Il requisito della verità come componente necessaria del diritto di critica (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 36826/2023, udienza del 13 luglio 2023, analizza il diritto di critica e le condizioni alle quali può fungere da scriminante del delitto di diffamazione.

Indispensabilità del requisito della verità del fatto oggetto di critica

La scriminante del diritto di critica non è configurabile qualora manchi il requisito della verità del fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Rv. 231395).

Invero (come osserva con ricchezza di argomenti Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272432), la critica si articola in due momenti logici, che vanno tenuti ben distinti, rappresentati dalla «esposizione del fatto attribuito all’uomo pubblico» e dalle «critiche che alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione vengono rivolte»: così distinti i due profili della critica, è certo che «il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili»; di conseguenza, «in ordine alla verità del fatto che costituisce il presupposto della critica non è ravvisabile nessuna differenza apprezzabile tra l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, dal momento che entrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato» (Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Rv. 228900; conf. Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Rv. 236524; Sez. 1, n. 35646 del 04/07/2008, Rv. 240676, in motivazione).

Fermo restando, dunque, che «il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti» (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Rv. 216534), il rilievo del requisito della verità, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di critica, va limitato all’«oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Rv. 237711, in tema di esimente del diritto di critica giudiziaria; conf. Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904, secondo cui la critica non può essere «fantasiosa o astrattamente speculativa, svincolata cioè da qualsivoglia profilo di verità, ponendosi magari come strumentale pretesto per attentati all’altrui reputazione»; Sez. 5, n. 26745 del 26/02/2016).

Il giudice di merito deve accertare la verità del fatto oggetto di critica (Sez. 5, n. 3287 del 04/01/2000, Rv. 215578), ossia la necessaria correlazione tra quanto narrato e quanto accaduto (Sez. 5, n. 24709 del 22/04/2004, Rv. 229710).

La verità deve riguardare il nucleo essenziale della notizia

Nell’esercizio del diritto di critica il limite del rispetto della verità riguarda «il nucleo della notizia oggetto della elaborazione critica, essendo trascurabili imprecisioni o errori che concernano aspetti marginali della situazione rappresentata e ciò proprio nella prospettiva di assicurare che la libera manifestazione del pensiero non trovi ostacolo a causa della rappresentazione di difformità dal vero che non condizionano in alcun modo tangibile la formazione del pensiero dei fruitori della notizia» (Sez. 5, n. 12807 del 25/02/2005, Rv. 231696).

In sintesi, gli aspetti essenziali, sotto il profilo in esame, della scriminante dell’esercizio del diritto di critica consistono (cfr. Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018): da un lato, nella distinzione tra «il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche» e la valutazione critica di esso (Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004); dall’altro, nel rilievo in forza del quale, a differenza che per le opinioni e per le valutazioni espresse (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007), il requisito della verità deve connotare il fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005), almeno quanto al suo nucleo essenziale, che non può essere strumentalmente travisato e manipolato (Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004).

Confronto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l’art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica» (cfr. sul tema tra le altre Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, in motivazione).

La Corte EDU ha sviluppato il principio inerente la “verità del fatto narrato” per ritenere “giustificabile” la divulgazione lesiva dell’onore e della reputazione: e ha declinato l’argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest’ultimo caso necessiti che il nucleo fattuale, da cui muova il giudizio, sia veritiero versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva “eccessiva”, non giustificabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali (cfr. tra le altre sentenza CEDU del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia, § 48).