Attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità: per la configurabilità non è sufficiente il modesto valore economico della cosa sottratta (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 28269/2023 ha ribadito che la concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.

La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Rv. 247363- 01, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241-01).

Infine, la circostanza, poi, che il danneggiato abbia proceduto “in proprio” alla riparazione, accettando di disporre del bene pur danneggiato non fa venir meno il pregiudizio di carattere patrimoniale, non lieve anche per il costo che notoriamente è attribuito alla sostituzione del bene con altro originale.

L’applicabilità dell’attenuante presuppone, infatti, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia il valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto, a nulla rilevando la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Rv. 269241).