Ne bis in idem nei reati associativi (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 33885/2023, udienza dell’11 maggio 2023, chiarisce come si declina il principio del ne bis in idem nei reati associativi.

Ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem“, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (da ultimo Sez. 4, n. 3325 del 6/12/2016, Rv. 269223; n. 12175 del 2/11/2016, Rv. 270387; Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Rv. 283687-01).

In relazione ai reati plurisoggettivi a concorso necessario, quali sono i delitti associativi, che hanno natura permanente in cui si contesti altresì una condotta perdurante nel tempo, al fine di controllare il rispetto del principio del “ne bis in idem“, anche in relazione alla data di commissione dei reati scopo, risulta necessario verificare in concreto i segmenti di condotta presi in considerazione dalle singole sentenze passate in giudicato, laddove tale principio risulta violato solo allorquando vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato (Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014, Rv. 261708-01).

Va inoltre evidenziato come l’identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 2, n. 1144 del 6/12/2018, Rv. 275068-01). A tale fine la identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell’attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371).

Invero, in tema di reati associativi il divieto del “bis in idem” non opera per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose, risultando esso violato solo ove risultano sovrapponibili i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, ma a tale fine è necessario un compiuto accertamento sulla diversità del programma criminoso, ovvero sul fatto che le stesse risultano operative in aree geografiche ed epoche solo parzialmente coincidenti, nonché con compagini soggettive in tutto o in parte diversificate (Sez. 6, n. 36555 del 10/12/2020, Rv. 280287-01).