L’avvocatura non ha più la spina dorsale e la volontà di rimboccarsi le maniche e riprendere in mano le “mazze da baseball”, per usare la metafora dell’amico Renato Borzone.
Alla lotta si preferisce la conferenza, dove si suda di meno e ci si siede su comode poltrone per disquisire di quanto siamo belli e bravi senza mai andare oltre a parole di circostanza per non far adombrare l’ospite di turno.
La questione è semplice e richiede di abbandonare parole, sterili prese di posizione e comunicati di retroguardia e di passare ai fatti per risolvere tre questioni urgenti: modifica dell’articolo 581, commi 1-ter e quater cod. proc. pen., eliminazione della richiesta dell’“atto abilitante”, possibilità di richiedere da studio copie parziali del fascicolo e non l’intero fascicolo.
È trascorso un anno dal Congresso Straordinario UCPI 2022 di Pescara e dall’approvazione della mozione della Camera Penale di Livorno sulla previsione della necessità di munirsi di una procura speciale per l’appello dopo la sentenza di primo grado.
Con enfasi si era data comunicazione del diffuso consenso di molte camere penali territoriali che hanno sottoscritto la mozione.
E poi, cosa è seguito poi?
Sì, ci sono state interlocuzioni con il Ministro Nordio, ma in concreto?
La questione sembra sparita dai radar e adesso la priorità è l’abuso d’ufficio.
Intanto l’appello per le difese d’ufficio, e non solo quello, si è volatilizzato.
Nella mozione si leggeva:
“In nome dell’intento deflattivo dei processi penali previsto dal legislatore, vi è una notevole compressione del diritto di difesa, del giusto processo ed anche dell’esercizio della funzione difensiva.
Questa verrà notevolmente limitata da una previsione normativa che di fatto annullerà la possibilità di impugnare anche sentenze palesemente infondate.
La raccolta della procura speciale successiva al deposito della sentenza di primo grado, equivale ad annullare il diritto di impugnazione e le previsioni costituzionali e sovranazionali che lo sostengono, attese le note difficoltà di difesa di soggetti che spesso si rendono irreperibili.
Una punizione dell’assenza che non trova alcuna giustificazione se non quella secondo cui l’efficienza si debba realizzare anche al costo di minare le basi del giusto processo”. KM_C227-20221001121858 (camerepenali.it)
Bene, giusto, bravi, ma dopo un anno cosa è cambiato?
Rivedendo le immagini del congresso mi è venuta in mente la parodia di Nerone del grande Petrolini che si erge dal palco e pronuncia la parola “pria” e dalla platea viene investito da “Bene! Bravo! Grande!”: Ettore Petrolini nella sua più celebre parte del “Nerone”. – Bing video
Sono trascorsi 365 giorni e dopo aver monitorato ed interloquito quali iniziative concrete si sono intraprese?
Parole, soltanto parole, parole tra noi.
A proposito a Firenze, all’imminente congresso dell’UCPI ci sarà l’approvazione di un’altra mozione con viva e vibrante partecipazione?
L’altra questione indigeribile per l’avvocatura, non per gli alti papaveri, è l’atto abilitante per poter depositare la nomina nel portale.
Una palese assurdità che ha piegato la norma ad una circolare.
Procedure informatiche aumentano la complessità del sistema richiedendo formalità non espresse dalle norme e per qualche algoritmo si stravolge lo spirito della legge e nel caso specifico del diritto di difesa.
La situazione paradossale che si è creata per poter esercitare il diritto di difesa nasce da una comunicazione della DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) dell’11 febbraio 2021.
In essa la DGSIA ha specificato che, ai fini del deposito mediante portale deposito atti penali delle nomine, in fase di indagine pre-art. 415-bis cod. proc. pen. è necessario allegare il c.d. “Atto abilitante”, ovvero un atto dal quale risulti “la conoscenza del procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto sia parte offesa”.
Ci rendiamo conto dell’assurdo sistema che abbiamo tollerato?
Per poter difendere l’assistito che mi ha conferito il mandato devo allegare un atto abilitante, altrimenti la nomina non viene accettata.
Dove è scritto nel codice che il diritto di difesa necessita dell’atto abilitante?
La nomina non è più sufficiente, ora si deve individuare l’atto abilitante e noi avvocati che siamo degli animali che si adattano a vivere in ogni dove abbiamo trovato il tipico atto abilitante, il certificato ex art, 335 cod. proc. pen.
Nel campo specifico dovrà essere indicata la tipologia di atto abilitante che si provvede a depositare come allegato alla nuova nomina.
Infine, da ultimo segnalo che se da studio voglio fare le copie degli atti di un processo non posso selezionare le singole pagine e devo richiedere l’intero fascicolo.
Avvocato Radi, sono bazzecole, quisquilie anzi pinzellacchere come direbbe Totò, ma lui era un principe del palcoscenico ed oggi intorno a me vedo solo comparse e figuranti.
Le parole non bastano più: servono avvocati barricaderi, non i bellimbusti e i damerini che oggi costellano l’avvocatura.
