Vizio totale di mente: può essere dedotto per la prima volta in appello anche con una memoria difensiva (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 16461/2023, udienza dell’8 marzo 2023, chiarisce che, in tema di giudizio d’appello, l’allegazione dell’imputato in ordine alla sussistenza di un vizio totale di mente può essere legittimamente effettuata anche soltanto mediante una memoria difensiva, senza necessità che già sia stata dedotta con i motivi d’impugnazione o con i motivi nuovi, dal momento che incombe sul giudice di merito il dovere di dichiarare anche d’ufficio la mancanza delle condizioni di imputabilità, in caso di evidenza della prova della totale infermità di mente.

A sua volta, Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 11774/2021, udienza del 17 febbraio 2021, afferma che, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. e in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se e in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l’impugnazione» (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, Rv. 277076), tale principio non può trovare applicazione per le questioni rilevabili d’ufficio le quali, oltre a potere essere appunto rilevate dal giudice, possono anche essere introdotte dalla parte in qualunque momento, nel rispetto di limiti decadenziali eventualmente previsti.

Tuttavia, quando viene introdotta una questione relativa all’incapacità totale dell’imputato, il giudice è tenuto a procedere d’ufficio – a differenza del vizio parziale di mente che costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall’imputato – quando sia evidente la prova della totale infermità di mente (Sez. 6, n. 41095 del 18/09/2013, Rv. 257805; Sez. 6, n. 34570 del 19/06/2012, Rv. 253435), sicché non gli è consentito di limitarsi a una declaratoria di inammissibilità della questione perché non dedotta con l’appello o i motivi nuovi (Sez. 3, n. 25434 del 22/09/2015 dep. 2016, Rv. 267450).