Nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado: il parametro di ammissione è l’utilità, non l’indispensabilità (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 30499/2023, udienza del 12 aprile 2023, chiarisce nei termini che seguono la differenza tra le due distinte ipotesi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale previste dai commi 1 e 2 dell’art. 603 cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare che, mentre nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, nell’ipotesi disciplinata dal comma 2, invece, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, desumibile dall’art. 495, comma 1, cod. proc. pen. il quale richiama la regola generale stabilita dall’art. 190, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 43380 del 13/9/2022, Rv. 283742 – 01; Sez. 3, n. 13888 del 27/1/2017, Rv. 269334 – 01; Sez. 3, n. 47963 del 13/9/2016, Rv. 268657 – 01; Sez. 2, n. 41810 del 27/9/2013, Rv. 257339 – 01; Sez. 2, n. 31065 del 10/5/2012, Rv. 253526 – 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239341 – 01).

L’assunzione di dette prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve quindi essere vagliata dal giudice di appello sotto il solo profilo dell’utilità processuale e non invece sotto quello della loro indispensabilità o assoluta necessità (Sez. 1, n. 43380/2022, già citata; Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, Rv. 265200; Sez. 2, n. 41810/2013, già citata; Sez. 2, n. 31065/2012, già citata), tenuto conto che, per comune insegnamento, il secondo comma dell’art. 603 cod. proc. pen. tutela il diritto alla prova che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la relativa ammissione, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Sez. 6, n. 7197 del 10/12/2003, Rv. 228462 – 01; Sez. 2, n. 45739 del 4/11/2003, Rv. 226977 – 01).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha erroneamente applicato la disciplina di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., non considerando che l’istanza difensiva vedeva su una prova sopravvenuta alla sentenza di primo grado.

Il diniego impugnato, dunque, è stato adottato in violazione delle norme di riferimento, posto che la prova testimoniale assunta in diverso procedimento non solo non è prova vietata dalla legge ma, alla luce della prospettazione difensiva, costituisce un elemento probatorio tutt’altro che inutile o irrilevante, contenendo elementi a discarico.

In conclusione, l’istanza difensiva non poteva ricevere la perentoria replica negativa offerta dalla Corte territoriale, che invece avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, perché a ciò tenuta ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e valutare il materiale probatorio raccolto nell’altro procedimento successivamente alla sentenza di primo grado, al fine di decretarne la rilevanza o meno ai fini del giudizio di responsabilità del ricorrente.