Mancata rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento del giudice: principi applicabili (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 34378/2023, udienza del 13 giugno 2023, ricorda che, in tema di mancata rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del giudice si applicano i principi affermati dalle Sezioni unite penali con la sentenza Bajrami n. 41736 del 30/05/2019:

– la sanzione di nullità assoluta comminata in caso di violazione del precetto ex art. 525 cod. proc. pen. è insanabile e è rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 179 cod. proc. pen.);

– a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, il dibattimento deve essere integralmente rinnovato, il che comporta la necessità della ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495), dall’assunzione delle prove «che siano state ammesse ai sensi degli artt. 495, comma 1, – 190, comma 1, – 190-bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. cod. proc. pen.»;

– tuttavia, non è necessario che il giudice, nella diversa composizione sopravvenuta, rinnovi formalmente l’ordinanza ammissiva delle prove chieste dalle parti, perché i provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto e non espressamente revocati o modificati conservano efficacia; – la disposizione di cui all’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta, quindi, la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.