Bancarotta e condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali per i propri compensi senza delibera assembleare o senza che lo preveda lo statuto (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 36416 depositata il 31 agosto 2023 ha stabilito che a seguito dell’accettazione rituale della carica di amministratore di una società di capitali, quest’ultimo ha diritto al compenso per l’attività svolta e spetta al giudice del merito verificare se, anche in assenza di delibera assembleare o di previsione statutaria in merito alla quantificazione dello stesso, ricorra il delitto di bancarotta preferenziale piuttosto che quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione effettiva o meno e che il prelievo dalle casse sociali sia o meno congruo rispetto all’impegno profuso.

Quindi ricorrerà il delitto di bancarotta preferenziale piuttosto che quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione effettiva o meno e che il prelievo dalle casse sociali sia o meno congruo rispetto all’impegno profuso.

Viene meno il precedente orientamento che riteneva integrato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nella condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, solo genericamente indicate nello statuto, in quanto la previsione di cui all’art. 2389 c.c. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con delibera assembleare (ex multis Sez. 5, n. 50836 del 3 novembre 2016, Rv. 268433; Sez. 5, n. 11405/15 del 12 giugno 2014, Rv. 263056).

Questo orientamento riteneva che anche laddove effettivamente dovuta, la retribuzione dell’amministratore deve essere certa non solo nell’an, ma altresì nel quantum, mentre la liquidazione della sua entità non è rimessa allo stesso percettore, bensì, per l’appunto, o allo statuto o all’organo assembleare. Ora secondo la cassazione sarà necessario, in caso di assenza della delibera e della disposizione statutaria in relazione alla quantificazione del compenso uno specifico onere da parte del giudice di merito in ordine alla verifica della congruità del compenso prelevato dall’amministratore per se stesso, sia rispetto alla prestazione assicurata, sia in ordine alla funzionalizzazione della stessa all’interesse della società.