Violenza sessuale: rilievo dello stato di inferiorità fisica o psichica della vittima (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 35998/2023, udienza pubblica del 25 maggio 2023, ha risolto plurime questioni proprie dei delitti di violenza sessuale.

Si riportano i passaggi più rilevanti della motivazione.

Stato di inferiorità fisica o psichica della vittima

In tema di violenza sessuale, il rapporto sessuale con persone che si trovano in stato di inferiorità fisica o psichica è penalmente rilevante solo quando è caratterizzato da un qualificato differenziale di potere, cioè quando è connotato da induzione da parte del soggetto forte e da abuso delle condizioni di inferiorità del soggetto debole, induzione che si configura come attività di vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di aderire perché convinta a farlo, ma soggiace al volere del soggetto attivo in quanto è ridotta a mero strumento di soddisfazione delle sue voglie (Sez. 3^, n. 2215 del 02/12/2005, dep. 2006, Rv. 2.33269; cfr. Sez. 3^, n. 49953 del 26/11/2009, non mass.). In tal senso, infatti, in detta situazione sono punibili soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso del suddetto stato di inferiorità, sì che, pur sussistendo un consenso della vittima a tale atto, esso è tuttavia viziato dalla condizione di inferiorità e dalla strumentalizzazione di detta condizione (Sez. 3^, n. 33761 del 09/05/2007, Rv. 237398).

In tal genere di coinvolgimento ai danni di soggetti che si trovano in stato di inferiorità fisica o psichica, l’induzione sufficiente alla sussistenza del reato non si identifica solamente nell’attività di persuasione esercitata sulla persona offesa per convincerla a prestare il proprio consenso all’atto sessuale, bensì consiste in ogni forma di sopraffazione posta in essere senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima, la quale, non risultando in grado di opporsi a causa della sua condizione di inferiorità, soggiace al volere dell’autore della condotta, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie sessuali di quest’ultimo (Sez. 4^, n. 40795 del 17/09/2008, Rv. 241326).

Nulla a che vedere, pertanto, col diritto alla sessualità spettante anche alle persone diversamente dotate mentalmente, e che in ben altre circostanze fattuali e giuridiche avrebbe piena esplicazione.

Stante l’insegnamento ormai risalente va quindi ribadito che, avendo il legislatore inteso assicurare anche ai soggetti in condizioni d’inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, sono punite soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle su indicate condizioni d’inferiorità. Detta induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il partner a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto; l’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene a essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. È, pertanto, dovere del giudice espletare un’indagine adeguata a verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali (Sez. 3^, n. 11541 del 03/06/1999, Rv. 215150).

Consapevolezza dello stato di inferiorità della vittima

Si ribadisce pertanto che il rapporto sessuale con persone che si trovano in stato d’inferiorità fisica o psichica è penalmente rilevante solo quando è caratterizzato da un qualificato differenziale di potere, cioè quando è connotato da induzione da parte del soggetto forte e dai abuso delle condizioni d’inferiorità del soggetto debole, induzione che si configura come attività di vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di aderire perché convinta a farlo, ma soggiace al volere del soggetto attivo in quanto è ridotta a mero strumento di soddisfazione delle sue voglie. In tal senso, pertanto, occorre quindi accertare che il consenso si configuri quale conseguenza di una strumentalizzazione dell’inferiorità della vittima da parte dell’autore del fatto. che abbia sfruttato le condizioni di minorata capacità di resistenza o di comprensione della natura dell’atto da parte del soggetto passivo. Con la conseguenza che il delitto sessuale è integrato da una condotta posta in essere con la piena consapevolezza della condizione d’inferiorità della vittima, e se l’azione sia conseguente a induzione e abuso, sì che i rapporti consensuali sono da considerare leciti soltanto se non connotati da abuso delle condizioni di menomazione (dovute anche a fattori ambientali), ma di tale consistenza da incidere negativamente sulla volontà della persona e sulla sua libertà sessuale, sicché il soggetto passivo abbia assenza o diminuzione della c:apacità di resistere agli stimoli esterni. Spetta, quindi, al giudice la verifica della consapevolezza da parte dell’agente non solo delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche quella dell’abuso di tale stato per fini sessuali (cfr. complessivamente, ex plurimis, Sez. 3^, n. 16899 del 27/11/2014, dep. 2015, Rv. 263344; Sez. 3^, n. 38787 del 23/06/2015, Rv. 264698; Sez. 3^, n. 38011 del 17/05/2019, Rv. 277834).

La condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde anche da fenomeni di patologia mentale, essendo sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all’altrui opera di coazione psicologica o di suggestione, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, ma con esclusione di ogni causa propriamente morbosa (Sez. 3^, n. 31776 del 13/07/2022, Rv. 283644).

Violenza o minaccia a fini di coartazione della vittima

È principio consolidato che, in tema di reati sessuali, l’idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima non va esaminata secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una minaccia o intimidazione psicologica attuata in situazioni tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva (Sez. 3^, n. 33049 del 10/05/2017, Rv. 270643; Sez. 3^, n. 14085 del 24/01/2013, Rv. 255022; Sez. 3^, n. 1911 del 22/12/1999, dep. 2000, Rv. 215695). Tutto ciò tenendo conto che rientra nella nozione di minaccia impiegata dall’art. 609-bis cod. pen. anche la prospettazione, da parte del soggetto agente, di esercitare un diritto quando essa sia finalizzata al conseguimento dell’ulteriore vantaggio di tipo sessuale, non giuridicamente tutelato, ottenendosi per tale via un profitto ingiusto e contra ius (Sez. 3^, n. 37251 del 11/06/2008, Rv. 241277).

Sottrazione al contraddittorio della vittima vulnerabile maggiorenne: non è incostituzionale

Deve considerarsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 190- bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed all’art. 6 della Convenzione EDU – nella parte in cui, in presenza di specifiche esigenze, sottrae al contraddittorio dibattimentale la persona offesa maggiorenne dichiarata particolarmente vulnerabile – atteso che tale peculiare regime, di carattere processuale, si giustifica per l’esigenza di prevenire l’usura delle fonti di prova, in tale ipotesi particolarmente stringente, e che si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti già esaminati nel rispetto della oralità e delle regole del contraddittorio, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli diversi di contraddittorio purché sia garantito il diritto di difesa (Sez. 3^, n. 10374 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 278546 – 02). Per completezza, peraltro, va osservato che non comporta di per sé ostacolo alla rinnovazione della prova dichiarativa la condizione di “vulnerabilità” del teste già esaminato nel corso di incidente probatorio, non rilevando tale qualità soggettiva ai fini della valutazione del giudice circa la necessità della ulteriore escussione, sia pure con le opportune cautele che tutelino la serenità del teste debole (cfr. Sez. 3^, n. 10378 del 08/01/2020, Rv. 278540).