Procura speciale al difensore di una parte privata diversa dall’accusato: contenuto e limiti (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 36021/2023, udienza camerale dell’1° giugno 2023, chiarisce la differenza di poteri del difensore secondo che riceva un atto di nomina dall’indagato/imputato oppure una procura speciale da una differente parte privata.

All’indagato e all’imputato, in quanto assoggettati all’azione penale e ove intendano essere assistiti da un difensore di fiducia, è sufficiente provvedere alla sua nomina.

Tale atto configura, al di là delle formalità prescritte dall’art. 96 cod. proc. pen. per la sua presentazione, un semplice negozio unilaterale di investitura per effetto del quale al professionista prescelto viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia (v. SS.UU. n. 35402 del 09/07/2003) e che comprende tutti i poteri di assistenza e rappresentanza in giudizio dell’assistito.

Tutte le altre parti private devono, invece, stare nel giudizio penale, secondo quanto previsto dall’art. 100 cod. proc. pen., con il ministero di un difensore, munito di procura speciale.

Diversamente dalla nomina, quest’ultima si inserisce nello schema negoziale del mandato attraverso il quale il difensore viene incaricato dalla parte conferente la procura di svolgere la sua opera professionale che consiste nella rappresentanza nel compimento degli atti ivi espressamente indicati dal mandante in relazione a un determinato procedimento, analogamente alla procura ad litem prevista nel rito civile dall’art. 83 cod. proc. civ..

Ne consegue che mentre la nomina, avendo ad oggetto il conferimento dello jus postulandi, consente al professionista di svolgere, all’infuori degli atti cd. personalissimi, qualunque attività riferita al processo per tutta la sua durata in nome e per conto dell’imputato, ivi compreso l’esercizio del diritto di impugnazione senza necessità di alcuna esplicitazione, la procura speciale deve, invece, quanto al suo contenuto, indicare quali siano gli specifici poteri conferiti al difensore in relazione a un determinato procedimento, tanto che, salvo manifestazione di volontà diversa, la stessa non è nemmeno automaticamente estensibile a più gradi del processo. In difetto del conferimento di alcuna procura speciale al difensore da parte della legale rappresentante della società, correttamente è stata, pertanto, ritenuta l’inammissibilità dell’impugnativa proposta per conto di costei.