Il Consiglio Nazionale Forense con cinque decisioni pubblicate il 25 agosto 2023 ha ribadito che nel procedimento disciplinare è inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente.
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 104 del 23 maggio 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 105 del 23 maggio 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 106 del 23 maggio 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 107 del 23 maggio 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 110 del 23 maggio 2023
