Contro-esame della difesa impedito o interrotto: quali conseguenze? (di Riccardo Radi)

L’indebita limitazione del diritto dell’imputato a contro-esaminare la persona offesa non rende inutilizzabile la deposizione e la difesa deve “stare accorta” come si dice a Napoli.

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 29136/2023 ha stabilito che l’indebita compressione, da parte del presidente del collegio, del diritto dell’imputato ad effettuare il controesame testimoniale (nella specie di un teste del pubblico ministero), non determina l’inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., ma integra una nullità relativa ai sensi dell’art. 181 cod. proc. pen., sanata ove la parte presente nulla eccepisca e non indichi quali sono gli eventuali pregiudizi per la posizione del proprio assistito.

La Suprema Corte nell’esporre il principio di diritto ha sottolineato che per quanto poi concerne la dedotta violazione del contraddittorio, a seguito dell’interruzione dell’esame di XXX e del conseguente mancato controesame, dalle sentenze impugnate si evince che detto profilo non è stato eccepito dalle difese degli imputati se non in sede di discussione finale.

L’eccezione è, quindi, comunque tardiva dal momento che come indicato nel precedente della cassazione sezione 3 sentenza numero 14245 del 17 marzo 2021, Rv 280923: “L’indebita compressione, da parte del presidente del collegio, del diritto dell’imputato ad effettuare il controesame testimoniale (nella specie, della persona offesa), non determina l’inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., ma integra una nullità relativa ai sensi dell’art. 181 cod. proc. pen., sanata ove la parte presente nulla eccepisca”.

In ogni caso, i ricorrenti non hanno evidenziato sotto quale profilo il mancato controesame di XXX avrebbe pregiudicato la propria posizione, atteso che non risulta che il predetto testimone sia stato dai suindicati imputati inserito nelle proprie liste e che, come già precisato dalla cassazione, in tema di esame testimoniale, la parte che non ha indicato il teste a suo favore non può porre, in sede di controesame di quello introdotto da altra parte, domande su circostanze diverse da quelle specificate da chi ne ha richiesto l’esame al momento della presentazione della relativa lista; se così non fosse, verrebbero frustrati i termini temporali ed i limiti di ammissibilità prescritti dal codice di rito per l’ingresso in processo delle prove indicate dalle parti, nonché le regole concernenti le modalità di assunzione delle stesse (Sez. 4, n. 20585 del 23/03/2005, Rv. 232243 – 01).