La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 33796/2023 ha ribadito che il termine ultimo per la costituzione di parte civile deve individuarsi, ex artt. 79, comma 1, e 484, comma 1, cod. proc. pen., nel momento antecedente all’apertura del dibattimento, allorché il giudice ha esaurito l’accertamento della regolare costituzione delle parti, dopo avere deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi dell’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 46036 del 20/03/2018, Rv. 273956 – 01; Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Rv. 264918-01).
La Suprema Corte sottolinea che non smentiscono questo assunto le sentenze che hanno affermato la possibilità di costituirsi parte civile anche alle udienze successive alla prima, giacché tali decisioni fondano sulla circostanza che, nei casi sottoposti al vaglio della Cassazione, non si fosse esaurita, con specifiche decisioni sul punto, la fase di verifica della regolare costituzione delle parti di cui all’art. 484, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29208 del 12/03/2018, Rv. 273171 – 01, in un caso di rinvio per conciliazione; Sez. 3, n. 46036 del 20/03/2018, Rv. 273956 – 01, relativo a rinvio per cd. smistamento; Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Rv. 264918-01, in ordine a rinvio su richiesta dell’imputato per esaminare la documentazione a sostegno della costituzione di parte civile.
In tema ricordiamo Cassazione sezione 3 sentenza numero 15768/2020 che stabilisce: la parte civile, ove non si sia costituita nell’udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell’art. 81 cod. proc. pen., può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall’art. 484 cod. proc. pen. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta.
