La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 33959/2023 ha ribadito il principio secondo cui la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia la disciplina di cui all’art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di data retention con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Rv. 284582 – 01; Sez. 4, n. 21856 del 21/04/2022; Rv. 283386 – 0; Sez. 4, sentenza n. 48279 del 27/11/2012, Rv. 253953).
La Suprema Corte in merito alla necessità di una delega del pubblico ministero alla polizia giudiziaria rileva che nessuna norma condiziona l’utilizzabilità di una prova alla delega preventiva del pubblico ministero.
Invero le indagini, esclusi i casi in cui è necessario un provvedimento autorizzatorio della autorità giudiziaria, risultano dal “concerto” tra polizia giudiziaria e ufficio di procura della Repubblica, che non deve necessariamente trovare il suo correlato in un atto scritto di delega.
