L’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili da reato non impedisce la riabilitazione (di Vincenzo Giglio)

Secondo Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 29991/2023, udienza dell’11 luglio 2023, in tema di riabilitazione ex artt. 179 e segg. cod. pen., ai fini della sussistenza dell’impossibilità di adempiere, non è necessario che l’interessato versi in stato assoluto di povertà, essendo sufficiente che non possa provvedervi senza subire un sensibile sacrificio per sé o per la propria famiglia. In ogni caso, a carico del richiedente sussiste un preciso onere probatorio, fondato non su mere autocertificazioni ma su dati oggettivi e riscontrabili, in base al quale egli è tenuto a dimostrare di avere provveduto all’adempimento o, all’opposto, di essere impossibilitato a provvedervi.

Seguono adesso i passaggi essenziali della motivazione.

L’art. 179, sesto comma, cod. pen. subordina l’eventuale concessione della riabilitazione, tra le altre condizioni, all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di essersi trovato nell’impossibilità di adempierle.

Tra le obbligazioni civili derivanti dal reato richiamate dalla citata disposizione vi sono quelle indicate negli artt. 185 ss. cod. pen., ovvero l’obbligo del risarcimento del danno e delle restituzioni e quello di rifondere allo Stato le spese di cui all’art. 189 cod. pen., tra le quali rientrano le spese del procedimento che, nel caso in esame, non risultano essere stato pagate dal condannato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale adempimento assume specifico rilievo in funzione del suo valore dimostrativo dell’emenda del condannato. In altri termini, il primo sintomo dell’avvenuta risocializzazione del condannato è costituito dal positivo interessamento di quest’ultimo nei confronti della persona offesa dal reato, attraverso la fattiva riparazione delle conseguenze determinate dalla condotta illecita. E ciò spiega per quale ragione si ritenga, in giurisprudenza, che l’attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato sia condizione imprescindibile anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, Rv. 261276 – 01).

Nondimeno, l’eventuale inadempimento determinato da una situazione di impossibilità non può impedire l’accesso al beneficio. E a questo proposito, secondo la giurisprudenza, ai fini della sussistenza dell’impossibilità di adempimento non è necessario che l’interessato versi in stato assoluto di povertà, essendo sufficiente che non possa provvedervi senza subire un sensibile sacrificio per sé o per la propria famiglia. In ogni caso, la giurisprudenza consolidata ritiene che a carico del richiedente sussista un preciso onere probatorio, in base al quale egli è tenuto a dimostrare di avere provveduto all’adempimento o, all’opposto, di essere impossibilitato a provvedervi (cfr. Sez. 1, n. 35630 del 18/09/2012, Rv. 253182-01), ovviamente a partire da dati oggettivi, senza che la circostanza possa ritenersi dimostrata alla stregua di generiche autocertificazioni (cfr. Sez. 1, n. 10556 del 7/11/2018, dep. 2019, Rv. 274887 – 01; Sez. 1, n. 7269 del 27/02/2006, Rv. 234073-01).