Verbale di udienza non sottoscritto dal suo redattore: nessuna nullità se è comunque possibile ricostruire il contenuto dell’udienza (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 1213/2022, udienza del 13 dicembre 2021, afferma che la mancata sottoscrizione del verbale di udienza da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto non comporta l’annullamento dell’intero giudizio a cui si riferisce qualora non risulti essere stata in qualche modo pregiudicata l’attività defensionale ovvero l’effettivo svolgimento di quella giurisdizionale e non vi sia incertezza sulle persone partecipanti all’udienza.

A giudizio del collegio di legittimità, tale situazione si risolve in un’omissione meramente formale improduttiva di qualsiasi effetto.

Sembra decisamente un caso di creazionismo giurisprudenziale posto che, a norma dell’art. 142 cod. proc. pen., “Salvo particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto“.

Il tenore letterale della disposizione appena citata rende infatti chiaro che le due situazioni ivi contemplate sono alternative tra loro: la prima guarda agli effetti sostanziali (incertezza assoluta sulle persone intervenute) mentre la seconda è puramente formale (omessa sottoscrizione) e non richiede alcun’altra condizione.

La decisione commentata mescola indebitamente le due situazioni, finendo per tradire la chiara volontà legislativa.