Obbligo di custodia di un animale: sorge con la mera detenzione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 34350/2023 ha ricordato che in tema di custodia di animali, l’obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico.

Nel caso esaminato la difesa si duole promiscuamente della riconducibilità della condotta dell’imputato alla fattispecie di cui all’art. 590 cod. pen., della violazione dell’art. 40, comma 2, cod. pen. e di vizio di motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica quanto agli elementi costitutivi del reato contestato e ritenuto in sentenza.

Il giudice di merito non avrebbe spiegato perché debba ritenersi sussistente una posizione di garanzia in capo all’imputato, che, in realtà, non sarebbe mai stato custode e/o detentore dei cane, essendo nell’occasione per cui è processo compresente a poca distanza la proprietaria, L.P., non essendo stato il cane affidato a P.P. né essendo stato lo stesso fornito di mezzi idonei, quale, ad esempio, il guinzaglio, che era nella disponibilità della proprietaria, ad impedire l’evento.

Insomma, non vi sarebbe stato nessun trasferimento della posizione di garanzia dalla titolare all’imputato.

La Suprema Corte ha ricordato il risalente e consolidato principio, secondo il quale «In tema di custodia di animali, l’obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto che l’art. 672 cod. pen. relaziona l’obbligo di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico.

Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane, (Sez. 4, n. 599 del 16/12/1998, dep. 1999, Rv. 212404; in termini, Sez. 4, n. 34813 del 02/07/2010, Rv. 248090) e «L’obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto tra l’animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane)» (Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Rv. 271329).