L’assassinio e il processo
Il 9 agosto 1991 Antonino Scopelliti, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, fu assassinato in una frazione del Comune di Villa San Giovanni (RC) mentre si trovava a bordo della sua vettura.
L’omicidio fu eseguito con l’esplosione da distanza ravvicinata di due colpi di fucile.
Chiusa la fase delle indagini, la procura della Repubblica di Reggio Calabria chiese e ottenne il rinvio a giudizio di Salvatore Riina ed altri tredici uomini, tutti nella qualità di componenti della commissione o cupola di Cosa nostra: la tesi dell’accusa era infatti che l’omicidio del magistrato fosse stato deliberato da tale organismo e affidato per la sua esecuzione a esponenti della ‘ndrangheta reggina.
Il giudizio di primo grado si concluse l’11 maggio 1996[1] con l’accoglimento della tesi accusatoria, la condanna di Salvatore Riina, Giuseppe Calò, Francesco Madonia, Bernardo Brusca, Giacomo Giuseppe Gambino, Giuseppe Lucchese, Pietro Aglieri, Salvatore Montalto, Salvatore Buscemi e Antonino Geraci, l’assoluzione di Antonino Rotolo, Procopio Di Maggio e Giuseppe Bono per non avere commesso il fatto e la dichiarazione di non doversi procedere per morte dell’imputato nei confronti di Francesco Intile.
La Corte di assise di Reggio Calabria verificò molteplici causali alternative a quella proposta dall’accusa e le escluse tutte.
L’Assise reggina ritenne per contro che l’istruttoria dibattimentale avesse dimostrato la fondatezza degli elementi costitutivi dell’ipotesi dell’accusa pubblica.
Ritenne dunque provato che il maxiprocesso palermitano in corso di svolgimento al momento dell’assassinio di Antonino Scopelliti fosse una priorità assoluta per Cosa nostra, così assoluta da dover tarare ogni strategia in vista del suo “buon esito”, che la morte del magistrato, da poco designato come rappresentante della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione per la trattazione del maxiprocesso, fosse parte integrante di quella strategia giacché lo si percepiva come un ostacolo ingombrante al raggiungimento dello scopo desiderato tanto più dopo la designazione di un presidente di collegio diverso dal titolare Dr. Corrado Carnevale, che il mandato ad uccidere fosse stato impartito dalla commissione di Cosa nostra in quanto organo di vertice con competenza esclusiva in ordine alla deliberazione dei cosiddetti omicidi eccellenti, che la sua esecuzione materiale fosse stata affidata a esponenti della ‘ndrangheta, quest’ultima da tempo e in modo collaudato alleata di Cosa nostra e pertanto disponibile a scambi di “cortesie”.
Le conclusioni appena esposte non furono tuttavia condivise dal giudice di secondo grado[2] che, riesaminando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che il primo giudice aveva ritenuto complessivamente credibili e tali da confermare la correttezza della tesi d’accusa, le giudicò al contrario inadatte a riscontrarsi vicendevolmente e a generare la cosiddetta convergenza del molteplice.
Al tempo stesso, l’Assise d’appello reggina non ritenne neanche acquisita, con l’indispensabile evidenza, la dimostrazione che l’omicidio di Antonino Scopelliti fosse conseguenza del ruolo di rappresentante dell’accusa pubblica nella trattazione del maxiprocesso in Cassazione.
La decisione di secondo grado fu oggetto di un ricorso per cassazione del PG di Reggio Calabria che fu tuttavia rigettato dalla Suprema Corte con una sentenza del 2004.
Negli anni a seguire sono stati avviati e celebrati altri procedimenti giudiziari ma nessuno di essi è finora riuscito ad identificare i mandanti e gli esecutori dell’attentato al magistrato calabrese.
Chi volesse approfondire la vicenda giudiziaria e il profilo professionale del Dr. Scopelliti può consultare l’apposita scheda pubblicata nel sito web istituzionale del CSM, a questo link.
Ulteriori dati di interesse possono essere tratti dal sito web della Fondazione Scopelliti, a questo link.
L’uomo e il giudice
Sono disponibili testimonianze di ogni tipo sul privato e sul pubblico di Antonino Scopelliti e tutte attestano le sue elevatissime qualità umane e professionali.
Qui basta dunque riportare una frase che gli è attribuita: “Il giudice è quindi solo, solo con le menzogne cui ha creduto, le verità che gli sono sfuggite, solo con la fede cui si è spesso aggrappato come naufrago, solo con il pianto di un innocente e con la perfidia e la protervia dei malvagi. Ma il buon giudice, nella sua solitudine, deve essere libero, onesto e coraggioso“.
Antonino Scopelliti fu quest’uomo e questo magistrato e come tale merita la riconoscenza di tutti noi.
[1] Corte di assise di Reggio Calabria, Sez. 1^, sentenza n. 4/1996
[2] Corte di assise di appello di Reggio Calabria, sentenza n. 8/98 del 28 aprile 1998
